Ricorso Inammissibile: la Cassazione sui Limiti del Giudizio e la Competenza del Giudice Onorario
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui confini del giudizio di legittimità e sulla portata delle norme procedurali. La Corte di Cassazione, dichiarando un ricorso inammissibile, ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di custode della corretta applicazione del diritto. Il caso riguardava un appello contro una sentenza di condanna per furto aggravato e sollevava questioni sia procedurali che di merito, entrambe respinte dalla Suprema Corte con motivazioni nette.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati dalla Corte di Appello di Roma per il delitto di furto aggravato, in riforma della sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, affidandolo a due distinti motivi. Il primo motivo contestava la validità della sentenza di primo grado, sostenendo che fosse stata emessa da un giudice onorario incompetente per quel tipo di reato. Il secondo motivo, invece, criticava la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, in particolare la credibilità attribuita alle dichiarazioni della persona offesa.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi non meritevoli di accoglimento e portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: La Competenza del Giudice Onorario
Gli imputati denunciavano una violazione di legge, asserendo che il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) non rientra tra quelli per cui è prevista la citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 c.p.p., e che, di conseguenza, il giudice onorario non avrebbe potuto trattare il caso.
La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato. Ha spiegato che la mancata inclusione esplicita di tale fattispecie nell’elenco dell’art. 550 c.p.p. è dovuta a un mero ‘difetto di adeguamento normativo’. Attraverso un’interpretazione sistematica, la Corte ha osservato che il delitto di furto aggravato ‘semplice’ (art. 625 c.p.), punito con la stessa pena (reclusione da uno a sei anni), è invece presente in quell’elenco. Pertanto, è possibile supplire alla lacuna legislativa in via interpretativa, estendendo la procedura della citazione diretta anche al furto in abitazione. Di conseguenza, la competenza del giudice onorario è stata ritenuta sussistente.
Il Secondo Motivo: La Valutazione delle Prove
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano vizi di motivazione riguardo all’affermazione della loro responsabilità, contestando la valutazione del quadro probatorio e, in particolare, delle dichiarazioni della vittima. La Corte ha liquidato anche questa doglianza, ricordando che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove.
Il tentativo di proporre una ‘rilettura alternativa’ delle fonti di prova è estraneo al sindacato della Cassazione. Il ricorso, su questo punto, è stato giudicato generico e finalizzato a ottenere un riesame del merito, attività preclusa in questa sede.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della dichiarazione di ricorso inammissibile sono radicate nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente, vizi che non sono stati riscontrati nel caso di specie. La Corte di Appello aveva fornito una giustificazione adeguata del proprio convincimento, basandosi su principi consolidati come il riscontro alla credibilità della parte civile. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’assenza di una versione alternativa dei fatti da parte degli imputati rafforzava la credibilità del racconto della persona offesa. La decisione di inammissibilità si fonda, quindi, sul rigoroso rispetto della divisione dei ruoli tra giudici di merito e giudice di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e vizi logici della motivazione, evitando di trasformarsi in un appello mascherato volto a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. In secondo luogo, il principio di adattamento interpretativo consente di superare le lacune normative, garantendo coerenza e funzionalità al sistema processuale. La declaratoria di inammissibilità comporta, per i ricorrenti, non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. Il primo motivo, sulla presunta incompetenza del giudice, è stato respinto tramite un’interpretazione adeguatrice della norma processuale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Un giudice onorario può giudicare un reato di furto in abitazione?
Sì. Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, sebbene il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) non sia esplicitamente elencato tra i reati per cui si procede con citazione diretta, la lacuna può essere colmata interpretativamente. Poiché il furto aggravato (art. 625 c.p.), punito con la stessa pena, è incluso in tale elenco, si applica la stessa procedura, rendendo competente il giudice onorario.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11435 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11435 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ROMA il 12/09/1958 COGNOME NOME nato a ROMA il 20/10/1945
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto nel delitto di furto aggravato e, conseguentemente, ha rideterminat la pena;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da un giudice onorario in relazione ad un reato che non poteva essere trattato dallo stesso, è manifestamente infondato, atteso che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall’art. 624-bis pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen. invero, la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell’elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di fu aggravato, ai sensi dell’art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito co la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, COGNOME, Rv. 272439; sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, COGNOME, Rv. 283578);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando una non corretta valutazione del quadro probatorio – in particolare le dichiarazioni della persona offesa – operata dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, per un verso genericamente formulato, è comunque finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità (si vedano pag. 2-5 del provvedimento impugnato, con particolare riferimento ai principi di riscontro alla credibilità della parte ci anche al lume dell’assenza di versione dei fatti da parte degli imputati, idonea a neutralizzare la credibilità del racconto della medesima persona offesa);
Ritenuto, pertanto, che gli argomenti della memoria depositata dalla difesa degli imputati il 24 gennaio 2025 non meritino accoglimento e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che in data 19 febbraio 2025 la difesa delle parti civili ha fatto pervenire memoria difensiva e conclusioni, che non possono essere valutate perché depositate tardivamente, in violazione del termine anticipatorio di 15 giorni liberi prima dell’udienza; invero, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la
richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza (sez.7, ord.n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv.281308).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso 26 febbraio 2025
Il consigli re estensore
Il Presidente