Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, delineando con precisione i confini del giudizio di legittimità. Spesso si crede, erroneamente, che la Cassazione rappresenti un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intero processo. Questa pronuncia ci ricorda che il suo ruolo è ben diverso: non è un giudice dei fatti, ma un giudice della legge.
I Fatti del Caso
Il caso origina da una condanna per furto, confermata dalla Corte d’Appello. La persona condannata decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, articolando la sua difesa su due principali direttrici. In primo luogo, contesta la valutazione delle prove che hanno portato alla sua condanna, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. In secondo luogo, lamenta sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia l’eccessiva severità della pena inflitta.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato si scontra frontalmente con i paletti procedurali e sostanziali che caratterizzano il giudizio di legittimità. I motivi del ricorso, infatti, non miravano a evidenziare un errore nell’applicazione della legge da parte dei giudici di merito, ma piuttosto a ottenere un completo riesame del caso. Questo approccio è destinato a fallire di fronte alla Corte Suprema, il cui compito non è quello di stabilire ‘come sono andati i fatti’, ma di verificare se ‘il diritto è stato applicato correttamente’.
La Valutazione delle Prove: Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
Il primo motivo di ricorso, che criticava la motivazione della sentenza di condanna, viene considerato dalla Corte come un tentativo di sollecitare una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, i quali hanno il compito di analizzare le prove (testimonianze, documenti, perizie) e fondare su di esse il proprio convincimento. Un ricorso in Cassazione può avere successo solo se denuncia un vizio logico manifesto della motivazione o un ‘travisamento della prova’, cioè un errore palese nella lettura di un atto processuale, non una semplice divergenza interpretativa.
Le Questioni Procedurali e la Congruità della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile per due ragioni distinte.
1. Mancata deduzione in appello: La richiesta di concessione delle attenuanti generiche non era stata presentata come specifico motivo nel precedente grado di giudizio. La legge (art. 606, co. 3, c.p.p.) impedisce di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere discusse davanti alla Corte d’Appello. Questo principio garantisce l’ordine e la gradualità del processo.
2. Discrezionalità sulla pena: La determinazione dell’entità della pena è una prerogativa del giudice di merito, che la esercita seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. La Cassazione interviene solo se la motivazione su questo punto è assente, contraddittoria o palesemente illogica, ma non può sindacare la scelta se questa è adeguatamente giustificata, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni
La Corte Suprema fonda la sua decisione sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Dichiarare un ricorso inammissibile significa riconoscere che le questioni sollevate non rientrano tra quelle che la Corte è autorizzata a esaminare. Il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti è estraneo al sindacato della Cassazione. Allo stesso modo, la mancata proposizione di un motivo di doglianza in sede di appello crea una preclusione processuale che non può essere superata nel successivo grado di giudizio. Infine, la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il successo di un ricorso non dipende dalla capacità di presentare una narrazione dei fatti più convincente, ma dall’abilità di individuare specifici errori di diritto o vizi logici gravi nella sentenza impugnata. È essenziale che ogni censura sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito e che si rispetti la funzione della Corte Suprema quale organo di nomofilachia, ovvero garante dell’uniforme interpretazione e applicazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma solo controllare che le corti inferiori abbiano applicato correttamente la legge. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti è dichiarato inammissibile.
Perché la Corte non ha valutato la richiesta di concedere le attenuanti generiche?
La Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile perché questo specifico motivo non era stato presentato nel precedente atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, vieta di presentare in Cassazione motivi non sollevati in appello.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (tribunale e corte d’appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla quantificazione della pena è mancante, palesemente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la sua valutazione a quella del giudice precedente se questa risulta adeguatamente giustificata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5991 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/10/1975
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che manifestamente infondato appare anche il motivo sulla destrezza avuto riguardo alle modalità del furto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità;
considerato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
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IV
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma -di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025