Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per tentato furto. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica delle sentenze.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di tentato furto, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: contestare la correttezza e la logicità della motivazione che aveva portato alla sua condanna. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte Suprema di valutare nuovamente gli elementi di prova in modo diverso da come avevano fatto i giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cardine: la richiesta del ricorrente era volta a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito”. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte Suprema.
Le Motivazioni della Sentenza: i limiti del giudizio di legittimità
Il cuore del provvedimento risiede nella spiegazione dei limiti del controllo della Cassazione. La Corte ha ribadito che il suo sindacato non può spingersi fino a una nuova valutazione delle prove, ma deve limitarsi a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente nella sentenza impugnata.
Il vizio di motivazione che può essere fatto valere in Cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), del codice di procedura penale, è solo quello che emerge palesemente dal testo del provvedimento, come una contraddizione interna o un contrasto con le massime di esperienza. Non è possibile, invece, contestare la decisione del giudice di merito semplicemente perché non si condivide la sua interpretazione delle prove.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello era ben argomentata, articolata e priva di vizi logici o giuridici. Di conseguenza, il motivo di ricorso, non individuando un difetto riconducibile alla nozione di vizio di motivazione prevista dalla legge, è stato giudicato manifestamente infondato.
Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per tentato furto diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono il sistema giudiziario.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che l’impugnazione viene respinta senza un esame del suo merito, perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non può condurre una nuova analisi delle prove.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45369 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45369 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME SAN DANIELE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di ìTriesteI ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine a delitto di tentato furto.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentit sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti med criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito (Sez. U, n. 6 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) che, invece, con argomentazione articolata, nonché esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello svil argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, sicché l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazion limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico ap argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisiz processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), là dove, nel caso specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile al nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente