Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità. Un errore comune è tentare di rimettere in discussione i fatti del caso, un’operazione preclusa alla Suprema Corte. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile di una simile impostazione. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le regole fondamentali che governano l’accesso al terzo grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Condanna per Evasione
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato decide di presentare ricorso per cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: Fatti, non Diritto
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Errata identificazione: Contestava la corretta identificazione della sua persona come autore del reato.
2. Mancata applicazione della pena sostitutiva: Si doleva del fatto che i giudici d’appello avessero negato la possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione alternativa.
3. Esclusione della recidiva: Un motivo tecnico relativo al calcolo della pena.
Tuttavia, come vedremo, questi motivi presentavano difetti strutturali che ne hanno decretato l’immediato rigetto.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione si basa su principi cardine della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di merito (primo e secondo grado) da quello di legittimità (Cassazione).
L’impossibilità di Riesaminare i Fatti
Il primo motivo, relativo all’identificazione dell’imputato, è stato respinto perché considerato una questione di fatto. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può ripetere il processo. Il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze o riconoscimenti), ma solo verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche. Contestare chi ha commesso il fatto è un’operazione tipica del giudizio di merito e non può essere riproposta in sede di legittimità.
La Ripetizione dei Motivi Già Rigettati
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni erano una mera riproduzione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con motivazione logica e completa, aveva negato la pena sostitutiva basandosi sulle concrete modalità del reato e sulla personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti. Un giudizio di questo tipo, se adeguatamente motivato, è insindacabile in Cassazione.
La Novità del Motivo sulla Recidiva
Infine, il motivo sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile perché non era mai stato sottoposto all’attenzione dei giudici d’appello. Non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione una doglianza che si sarebbe dovuta sollevare nel grado di giudizio precedente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso basati su questioni di fatto, come la valutazione della personalità dell’imputato o la ricostruzione degli eventi, non sono ammessi nel giudizio di legittimità. Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione esauriente e logica, come nel caso di specie, il giudizio dei giudici di merito è sottratto a qualsiasi scrutinio da parte della Suprema Corte. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso presentato senza rispettare le regole procedurali.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale: il ricorso per cassazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legge (violazione di norme, motivazione mancante o palesemente illogica), non su una diversa lettura dei fatti. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo giudice di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. È essenziale, quindi, affidarsi a una difesa tecnica che sappia distinguere quali censure possano essere validamente proposte nel giudizio di legittimità.
È possibile contestare l’identificazione di un imputato davanti alla Corte di Cassazione?
No, secondo l’ordinanza, la contestazione sull’identificazione dell’imputato è una questione di fatto, riservata alla valutazione dei giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito) e non può essere oggetto del giudizio di legittimità svolto dalla Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per tre ragioni: 1) alcuni motivi erano questioni di fatto non consentite in sede di legittimità; 2) altri motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già correttamente respinti dalla Corte d’Appello; 3) un motivo non era mai stato presentato al giudice d’appello.
Cosa succede quando un motivo di ricorso non viene sollevato in appello?
Se un motivo di ricorso non viene ‘devoluto’, cioè sottoposto all’esame del giudice di appello, non può essere presentato per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione. Tale motivo verrà dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2380 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2380 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché svolti in fatto, quello sulla corretta identificazione dell’imputato e meramente riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado, disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che, ai fini del diniego di applicazione della pena sostitutiva, hanno evidenziato le concrete modalità del fatto e il negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, gravato di numerosi precedenti, giudizio sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.
Non è deducibile il motivo di ricorso sulla esclusione della recidiva perché non devoluto ai giudici di appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera relatrice
Il Presi COGNOMECOGNOMENOME> nte