Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivedere la Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del giudizio di legittimità, confermando che la contestazione sulla misura della pena non è ammissibile se la motivazione del giudice di merito è logica e sufficiente. Questo principio è cruciale per comprendere perché un ricorso inammissibile può portare a conseguenze economiche per il ricorrente, oltre alla conferma della condanna. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti invalicabili posti al sindacato della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte della Corte d’Appello di Napoli per i reati di concorso in tentata truffa e falso. L’imputato, ritenendo la pena ingiusta, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di secondo grado.
Nello specifico, il ricorrente lamentava due aspetti strettamente collegati:
1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. La conseguente mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
In sostanza, la richiesta alla Suprema Corte era quella di ottenere una rivalutazione che portasse a una pena più mite.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della questione legale risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di merito dove si possono riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici precedenti, come la quantificazione della pena. Il compito della Cassazione, o ‘giudizio di legittimità’, è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria.
L’argomento del ricorrente, focalizzato esclusivamente sul trattamento punitivo, si scontra direttamente con questo principio. Chiedere una riconsiderazione delle attenuanti generiche e della pena è, di fatto, una richiesta di rivalutazione del merito della decisione, un’attività preclusa alla Corte Suprema.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici hanno sottolineato che il motivo sollevato non era consentito dalla legge in sede di legittimità. La decisione sulla concessione o meno delle attenuanti e sulla quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione a supporto è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una ‘sufficiente e non illogica motivazione’ (come si evinceva dalla lettura della sentenza impugnata). Pertanto, non esisteva alcun vizio di motivazione censurabile.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un motivo non consentito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘super giudice’ che può sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali di merito. Il suo ruolo è quello di guardiano della legge e della logicità delle decisioni. Chi intende ricorrere in Cassazione deve quindi formulare motivi che attengano a vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione come illogicità manifesta), non a un semplice disaccordo con l’entità della pena inflitta. Presentare un ricorso basato su motivi non consentiti si traduce in una dichiarazione di inammissibilità e in ulteriori oneri economici.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di ridurre la pena decisa da un altro tribunale?
No, non direttamente. La Cassazione non ricalcola la pena. Può annullare la decisione solo se la motivazione del giudice precedente è illogica, contraddittoria o assente, ma non può sostituire la sua valutazione discrezionale.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché i motivi presentati non sono tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di Cassazione. In questo caso, il motivo era inammissibile perché chiedeva una valutazione sul trattamento sanzionatorio, che non compete alla Suprema Corte se la motivazione è sufficiente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39357 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen. e artt. 477 e 482 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo che nella specie risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025