Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Manifestamente Infondati
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato con motivi che tentano di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto dai giudici precedenti, la sua sorte è segnata. Analizziamo il caso per comprendere meglio i limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo e l’Impugnazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a pubblico ufficiale in presenza di più persone (art. 341 bis c.p.).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diverse censure, tra cui:
1. Una presunta mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
2. La non idoneità della sua condotta a integrare il reato di resistenza.
3. La contestazione sulla sussistenza dell’aggravante della presenza di più persone per il reato di oltraggio.
4. La congruità della pena inflitta.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare elementi fattuali e di merito già esaminati e decisi nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda sulla constatazione che tutti i motivi proposti erano manifestamente infondati e non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La Corte non ha quindi esaminato il merito delle questioni, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità dei motivi di ricorso.
Come conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente. In primo luogo, ha verificato dagli atti processuali che la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale era regolarmente avvenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), smentendo così la censura del difensore. Questo dimostra l’importanza della verifica documentale prima di sollevare eccezioni procedurali.
Per quanto riguarda gli altri motivi, relativi alla qualificazione della condotta come resistenza, alla presenza di più persone e alla misura della pena, la Corte ha sottolineato che si trattava di aspetti già ampiamente vagliati e decisi dai giudici di merito. Le sentenze precedenti avevano fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le prove emerse e prive di manifeste incongruenze logiche. Di fronte a una motivazione così solida, il giudizio dei gradi inferiori diventa insindacabile in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con chiarezza la funzione e i limiti del giudizio di Cassazione. Presentare un ricorso basato su motivi che richiedono una nuova valutazione del merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per l’imputato. La decisione sottolinea che, per avere successo in Cassazione, i motivi di ricorso devono concentrarsi su vizi di legge o su difetti logici evidenti e macroscopici della motivazione della sentenza impugnata, non su una diversa ricostruzione dei fatti. Pertanto, è essenziale che la difesa valuti attentamente la fondatezza dei motivi prima di adire la Suprema Corte, per evitare un esito prevedibile e costoso come un ricorso inammissibile.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché riguardano una rivalutazione dei fatti già decisi nei gradi precedenti, o quando sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento giuridico.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di una causa già decisi in appello?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati con riguardo alla addotta mancata comunicazione delle conclusioni del PG (comunicate alla parte in data 11 dicembre 2023 come indicato nel verbale del 12 febbraio 2024 e riscontrato dalla disamina degli atti: vedi notifica resa a mezzo pec anche al difensore avvocato COGNOME);
in relazione ai temi della idoneità oppositiva della condotta valorizzata a sostegno del resistenza ex ad 337 cp e al profilo delle più persone presenti in ordine al reato di cui all’ar bis cp e e con riguardo alla misura della pena irrogata e alle generiche denegate, trattandosi aspetti già adèguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomen giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere i relativi giudizi non sindacabili in sede di legittimità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.