Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rientrare nel Merito del Processo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato che, dopo una parziale riforma in appello, si è rivolto alla Suprema Corte sperando in una revisione completa della sua posizione. La decisione finale, tuttavia, ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma il custode della corretta applicazione del diritto.
Il Percorso Giudiziario del Caso
Il procedimento ha origine da una sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato. L’imputato era accusato di vari reati, tra cui estorsione, truffa e falso. La Corte d’Appello, intervenendo sulla prima decisione, ha riformato parzialmente la sentenza:
* Ha assolto l’imputato da diverse accuse di estorsione perché il fatto non sussiste.
* Ha dichiarato la prescrizione per il reato di truffa.
* Ha rideterminato la pena per il residuo reato di falso.
Insoddisfatto di questo esito, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia alla valutazione complessiva del quadro probatorio.
La Decisione della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della colpevolezza o innocenza dell’imputato per il reato di falso, ma si ferma a un livello procedurale. Il ricorso è stato respinto perché, secondo i giudici supremi, le doglianze sollevate non erano ammissibili in sede di legittimità.
In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, ha tentato di proporre una ‘lettura alternativa’ delle prove acquisite nel processo, chiedendo di fatto alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Suprema Corte.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, trasformarsi in una nuova valutazione delle prove (‘fonti probatorie’). Il ricorrente, per vedere accolto il proprio ricorso, avrebbe dovuto individuare specifici ‘travisamenti delle emergenze processuali’, ovvero dimostrare che il giudice di merito aveva letto o interpretato una prova in modo palesemente errato o distorto, e non semplicemente contestarne la valutazione. Poiché il ricorso si limitava a proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio, è stato ritenuto estraneo al sindacato di legittimità e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia stabilisce che chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve formulare censure che attengano a questioni di diritto o a vizi logici evidenti e decisivi della motivazione, non a una riconsiderazione dei fatti. Un ricorso che mira a una rilettura delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze di tale declaratoria sono significative: non solo la sentenza impugnata diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico e mirato, non un’ulteriore occasione per rimettere in discussione l’intero processo.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso è ‘volto a ottenere un’alternativa lettura delle fonti probatorie’?
Significa che il ricorrente non stava indicando un errore giuridico commesso dal giudice precedente, ma stava proponendo una propria interpretazione dei fatti e delle prove diversa da quella adottata nella sentenza impugnata, chiedendo di fatto alla Cassazione di comportarsi come un giudice di merito, cosa che non le è consentita.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione assunta, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare di Palermo, ha assolto l’imputato dai delitti di estorsione, contestati ai capi a), b), c), f) e g) dell’imputazione, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al delitto di truffa, di cui al capo o) della rubrica, pe intervenuta decorrenza del termine di prescrizione; ha rideterminato la pena per il residuo delitto di falso di cui al capo I) dell’imputazione;
Preso atto della memoria depositata dal difensore del ricorrente;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all’affermazione di penale responsabilità, sia alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a ottenere un’alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024