Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Rientra nel Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 21 giugno 2024 offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte Suprema non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’analisi di questo caso, relativo a un ricorso inammissibile, ci permette di comprendere perché determinate contestazioni non possano trovare spazio davanti alla Cassazione.
I Fatti del Caso e la Sentenza d’Appello
Una persona era stata condannata dalla Corte d’Appello di Catania per i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.). La Corte territoriale aveva fondato la sua decisione su un quadro probatorio ritenuto congruo e completo, esplicitando le ragioni della dichiarazione di responsabilità con una motivazione considerata esente da vizi logici e giuridici.
Contro questa sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorso si concentrava su due aspetti principali: la valutazione delle prove e l’entità della pena. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il divieto di ‘rilettura’ dei fatti in Cassazione
I primi due motivi di ricorso contestavano la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la responsabilità penale. L’imputata, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi di prova, proponendo criteri di giudizio diversi da quelli adottati dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha respinto fermamente questa impostazione, ricordando che il giudizio di legittimità non consente una ‘rilettura’ dei fatti. Il compito della Cassazione è verificare se la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e non contraddittoria, non sostituire la propria valutazione a quella già effettuata nei gradi precedenti. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato in modo corretto la sussistenza degli elementi dei reati, ogni ulteriore discussione sul merito era preclusa.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Il terzo motivo di ricorso lamentava l’eccessività della pena inflitta. Anche questa censura è stata giudicata manifestamente infondata. La Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo, nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, è l’unico a poter calibrare la sanzione in base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo. In questo caso, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la pena finale, rendendo la doglianza inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un principio cardine del processo penale: la netta separazione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un giudice del fatto, ma un giudice del diritto. Il suo ruolo è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, i ricorsi che, pur formalmente denunciando vizi di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Allo stesso modo, la quantificazione della pena, se correttamente motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia conferma che la strada per un ricorso in Cassazione è stretta e rigorosa. Non basta essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti o con l’entità della pena decisa dai giudici di primo e secondo grado. Per avere successo, è necessario individuare specifici vizi di violazione di legge o di motivazione (illogicità, contraddittorietà, carenza) che abbiano inficiato la decisione impugnata. In assenza di tali vizi, il ricorso si risolve in un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, con la conseguenza di una declaratoria di ricorso inammissibile e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi presentati non denunciavano vizi di legge o di motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
No, se la contestazione riguarda la presunta ‘eccessività’ della pena. La determinazione della sanzione è un potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla pena è mancante, palesemente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
“Letto il ricorso proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli art. 648 bis e 490 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3-4 della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha correttamente motivato relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi delle condotte criminose contestate sulla base di un congruo e completo quadro probatorio);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata dove la corte d’appello facendo uso di corretti argomenti logico giuridici ha correttamente determinato la pena finale);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.