Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti tra Fatto e Diritto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa pronuncia offre uno spunto fondamentale per comprendere la differenza tra una censura sulla violazione di legge e una richiesta di nuova valutazione dei fatti, chiarendo perché un’impugnazione può essere definita un ricorso inammissibile e quali sono le severe conseguenze. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo una condanna per reati contro la persona e il patrimonio, ha tentato di ottenere le attenuanti generiche basandosi su una rilettura degli elementi di fatto.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e furto con strappo. La Corte d’Appello, intervenendo parzialmente sulla decisione precedente, aveva riformato la sentenza solo per quanto riguarda la determinazione della pena, riducendola lievemente (in mitius), ma confermando in toto la responsabilità penale dell’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, esistevano elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a riconoscere un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Motivo del Ricorso e la questione del ricorso inammissibile
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non era tanto la negazione delle attenuanti in sé, quanto il modo in cui tale negazione è stata contestata. Il ricorrente, anziché evidenziare un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione della Corte d’Appello, ha sostanzialmente chiesto ai giudici di legittimità di riconsiderare gli stessi elementi di fatto già valutati nei gradi precedenti. In pratica, ha proposto un ‘diverso apprezzamento’ della sua situazione, sperando in un esito più favorevole.
Questo approccio si è scontrato frontalmente con la natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non è un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma un ‘giudice della legge’. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e controllare la coerenza logica delle motivazioni, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro. Pertanto, presentare argomenti che richiedono una nuova valutazione del merito trasforma l’impugnazione in un ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero ‘irritualmente prospettati’, poiché non muovevano ‘effettive censure di legittimità’ alla sentenza impugnata.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato considerato inammissibile perché, lungi dal denunciare una violazione di legge o un vizio logico nel percorso argomentativo dei giudici d’appello, si limitava a prospettare una lettura alternativa degli elementi fattuali. La Cassazione ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che quest’ultima non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non è stata ravvisata. La Corte ha inoltre ravvisato profili di colpa nel ricorrente, data l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, giustificando così l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
le conclusioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto senza un esame del merito, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, quando l’inammissibilità è considerata ‘evidente’, come in questo caso, scatta un’ulteriore condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo chiude il caso specifico, ma serve come monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, propone un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della causa, compito che non le spetta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso palesemente inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni evidenti che denotano una colpa del ricorrente, quest’ultimo è condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può valutare se concedere le circostanze attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione non può valutare nel merito se concedere o meno le attenuanti generiche, poiché ciò implicherebbe un apprezzamento di elementi di fatto. Può solo controllare che la decisione del giudice di merito su questo punto sia motivata in modo logico e non in violazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mítius il trattamento sanzionatorio e ha confermato la condanna dell’imputato per resistenza a pubblico ufficiale, lesi personali aggravate, furto con strappo;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione – che ha denunciato la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuan generiche -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all’iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto (che deporrebbero per il riconoscimento delle dette circostanze), non consentito in que sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024