Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui opera la Corte di Cassazione, specialmente quando si trova a valutare un ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come la Corte ha applicato questo principio a un caso specifico.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per reati previsti dagli articoli 477-482 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. La sentenza d’appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo per quanto riguarda la pena, confermando però la condanna nel merito.
Il ricorso si basava su due motivi principali: il primo contestava la dichiarazione di responsabilità penale, mentre il secondo lamentava l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati entrambi inammissibili. La conseguenza diretta di questa decisione è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa pronuncia.
Le Motivazioni
La Corte ha fornito una motivazione distinta per l’inammissibilità di ciascun motivo di ricorso, delineando i confini del proprio potere di revisione.
Inammissibilità del Motivo sulla Responsabilità Penale
Riguardo al primo punto, con cui si contestava la colpevolezza, la Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente erano meramente “riproduttive” di censure già esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito. In pratica, l’imputato non ha presentato una critica specifica e nuova contro la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse difese. Questo comportamento rende il ricorso inammissibile, poiché il compito della Cassazione non è rivalutare i fatti, ma verificare la presenza di vizi di legge nella decisione impugnata.
Inammissibilità del Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività del trattamento sanzionatorio, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha stabilito che la determinazione della pena è una valutazione di merito, riservata al giudice che ha celebrato il processo. In sede di legittimità, tale valutazione può essere sindacata solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” per la pena comminata, rendendo quindi inattaccabile la decisione su questo punto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere un suo annullamento. È necessario formulare censure precise, che evidenzino un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico grave nella motivazione. Un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere argomenti già vagliati o a contestare valutazioni di merito ben motivate, è destinato all’insuccesso e comporta ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, senza presentare una critica specifica e nuova contro le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Per quale ragione la Corte ha respinto anche la contestazione sulla severità della pena?
La contestazione sulla pena è stata respinta perché la decisione della Corte d’Appello era supportata da una motivazione considerata sufficiente e non illogica. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35776 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 – 482 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività dell’irrogato trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo, che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pagg. 3 – 4 del provvedimento impugnato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025