Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio di Legittimità
Il concetto di ricorso inammissibile è fondamentale per comprendere i confini del giudizio della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico dei limiti entro cui può muoversi un ricorso, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la valutazione discrezionale del giudice di merito. Il caso analizzato riguarda due persone condannate per furto aggravato che hanno visto la loro impugnazione terminare con una declaratoria di inammissibilità e una condanna alle spese.
I Fatti Processuali
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per furto aggravato emessa in primo grado. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Ritenendo errata la decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza: la presunta contraddittorietà della motivazione in merito alla loro colpevolezza e l’insufficienza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
I ricorrenti hanno cercato di scardinare l’impianto accusatorio sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse viziata. Tuttavia, questo tipo di censura si scontra con un principio cardine del nostro ordinamento: il ruolo della Corte di Cassazione. Essa non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da palesi errori di diritto.
Analogamente, la contestazione sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata, in quanto la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione delle sue ragioni.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando perché nessuno dei due motivi proposti potesse trovare accoglimento.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Sul primo punto, la Corte ha ribadito la sua costante giurisprudenza: è precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il giudice di merito aveva esplicitato in modo logico e coerente le ragioni del suo convincimento, fondando la dichiarazione di responsabilità su argomenti giuridici corretti. Tentare di ottenere una nuova ‘lettura’ delle prove in sede di Cassazione costituisce un motivo di ricorso non consentito.
La Motivazione sulla Mancata Concessione delle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva adempiuto al suo onere motivazionale. La decisione di non concedere le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, era stata giustificata sulla base di elementi concreti: le condizioni soggettive degli imputati e il loro contegno processuale. Una volta che il giudice fornisce una motivazione congrua e non palesemente illogica per il diniego, tale valutazione discrezionale non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’esito del processo è stata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Tale sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario. L’ordinanza, quindi, non solo definisce una specifica vicenda, ma riafferma con forza i paletti che delimitano l’accesso al giudizio di Cassazione, ricordando che non ogni doglianza può essere oggetto di scrutinio da parte della Suprema Corte.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità e non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Per quale motivo il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato respinto?
Perché la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato il suo diniego facendo riferimento a elementi specifici come le condizioni soggettive degli imputati e il loro contegno processuale. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione congrua e quindi non sindacabile nel giudizio di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (una somma di denaro) in favore della Cassa delle ammende, per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di f aggravato;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano la contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale per il reato ascritto non è consentito in sede di legittimità, stante la preclusio per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi;
Rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 7 e seguenti del provvedimento impugnato), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano l’insufficienza della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato in quanto l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fine della concessio delle circostanze di cui all’art. 62 -bis cod. pen. (si vedano, in particolare, pagine 13 e 14 della sentenza impugnata in cui, sulla base delle condizioni soggettive degli imputati e del loro contegno processuale, si giustifica il diniego);
4.1. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente