Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1001 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermat sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 21 febbraio 2018, che aveva afferma la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l’aveva condannato alla ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia l’err applicazione della legge, relativamente al calcolo del termine di prescrizio manifestamente infondato, in quanto la prescrizione è maturata il 21 agosto 20 dopo la pronuncia della sentenza di appello, che ha correttamente svolto il ca sulla determinazione del termine massimo, tenuto conto che è intervenuta sospensione del termine dal 25 marzo 2014 al 25 novembre 2014, a seguito di un rinvio disposto su richiesta del difensore dopo che era stato ritenuto insussi il legittimo impedimento del difensore, e dal 14 giugno 2017 al 4 ottobre 20 avendo il difensore aderito all’astensione proclamata dalle associazio categoria;
che il secondo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della viola di legge e del vizio di motivazione in relazione alla rilevanza accord riconoscimento fotografico, è inammissibile, non essendo consentito in sede legittimità riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, né introdurre profili prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie
che il terzo motivo dì ricorso dell’imputato, che si duole della violazi legge e del vizio di motivazione circa la valutazione della prova, è inammissi in quanto si risolve nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla val delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una pres violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propon doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte, atteso controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plau
opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/19 dep. 2000, Moro, Rv. 215745).;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pro pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.