Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, sottolineando perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sul merito. Il caso riguarda un imputato condannato per tentato furto aggravato che ha visto la sua impugnazione rigettata con precise motivazioni procedurali.
Il Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
Il percorso giudiziario inizia con una condanna per tentato furto aggravato emessa dal Tribunale di Trani. La decisione viene confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, non rassegnato, decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di annullare la condanna.
I Motivi del Ricorso: Prescrizione e Valutazione delle Prove
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre argomentazioni principali:
1. Erroneo calcolo della prescrizione: Sosteneva che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
2. Vizio di motivazione sul riconoscimento fotografico: Contestava la validità e la rilevanza attribuita al riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini.
3. Vizio di motivazione sulla valutazione generale della prova: L’imputato esprimeva un dissenso generale sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove operate dai giudici di merito.
Questi motivi, sebbene apparentemente solidi dal punto di vista della difesa, si sono scontrati con i principi fondamentali che regolano il giudizio di Cassazione.
La Decisione della Corte: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutte le doglianze presentate. La decisione si fonda su una distinzione cruciale tra il giudizio di merito, svolto nei primi due gradi, e il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione.
La Questione della Prescrizione
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha verificato i calcoli e ha stabilito che, tenendo conto dei periodi di sospensione del termine (dovuti a rinvii richiesti dalla difesa e a scioperi degli avvocati), la prescrizione non era ancora maturata al momento della sentenza d’appello.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
I secondi due motivi sono stati giudicati inammissibili perché rappresentavano un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ribadito un principio cardine: non è suo compito riesaminare le prove (come il riconoscimento fotografico) o scegliere una ricostruzione dei fatti diversa da quella, logicamente motivata, dei giudici di merito. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha chiarito che il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito sia la ‘migliore possibile’, né deve condividerne la giustificazione nel dettaglio. Il suo compito è più circoscritto: verificare se la giustificazione fornita dal giudice di merito sia compatibile con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Proporre una lettura alternativa delle prove o dissentire dalla ricostruzione fattuale, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere un nuovo giudizio sul fatto, operazione preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, i motivi che si risolvono in una critica alla valutazione delle prove sono stati ritenuti inammissibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un ‘terzo tempo’ del processo in cui si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve basarsi su specifici errori di diritto (violazione di legge) o su vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge. Nel caso specifico, i motivi erano inammissibili perché non denunciavano vizi di legge, ma si risolvevano in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti (come il riconoscimento fotografico) e in un mero dissenso sulla ricostruzione della vicenda, operazioni vietate nel giudizio di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come un riconoscimento fotografico?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, ma solo verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1001 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 17/10/1971
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermat sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 21 febbraio 2018, che aveva afferma la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l’aveva condannato alla ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia l’err applicazione della legge, relativamente al calcolo del termine di prescrizio manifestamente infondato, in quanto la prescrizione è maturata il 21 agosto 20 dopo la pronuncia della sentenza di appello, che ha correttamente svolto il ca sulla determinazione del termine massimo, tenuto conto che è intervenuta sospensione del termine dal 25 marzo 2014 al 25 novembre 2014, a seguito di un rinvio disposto su richiesta del difensore dopo che era stato ritenuto insussi il legittimo impedimento del difensore, e dal 14 giugno 2017 al 4 ottobre 20 avendo il difensore aderito all’astensione proclamata dalle associazio categoria;
che il secondo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della viola di legge e del vizio di motivazione in relazione alla rilevanza accord riconoscimento fotografico, è inammissibile, non essendo consentito in sede legittimità riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, né introdurre profili prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie
che il terzo motivo dì ricorso dell’imputato, che si duole della violazi legge e del vizio di motivazione circa la valutazione della prova, è inammissi in quanto si risolve nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla val delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una pres violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propon doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte, atteso controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plau
opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/19 dep. 2000, Moro, Rv. 215745).;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pro pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.