Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18779 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 3931/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a QUARTU SANT’ELENA il 27/04/1968 avverso la sentenza del 11/04/2019 della Corte d’appello di Cagliari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza in data 27 gennaio 2015 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME, chiamato a rispondere, anche a titolo di concorso, di una serie di reati di truffa e di una calunnia;
considerato che la difesa del ricorrente con il ricorso in esame contesta vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione a tutte le condotte truffaldine contestate, nonchØ violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all’intervenuta affermazione di responsabilità anche per il reato di calunnia e, piø in generale, la mancata risposta da parte della Corte di merito alle doglianze alla stessa sottoposte con l’atto di gravame;
che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per tutti i reati ascritti all’imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perchØ tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 22, 23, 31 e 32 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che i denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono ravvisabili nel caso
in esame avendo la Corte di appello provveduto (così come aveva fatto il G.u.p. nella sentenza di primo grado) ad illustrare in modo coerente e logico e senza travisamenti le ragioni per le quali ha ritenuto di addivenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME