Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il proponente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i confini entro cui deve muoversi un ricorso per cassazione per avere speranze di successo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’appellante contestava la decisione dei giudici di merito sotto due profili principali: il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenuto eccessivo, e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare l’impugnazione, ha immediatamente rilevato la sua manifesta infondatezza. I motivi addotti dal ricorrente sono stati qualificati come ‘doglianze in punto di fatto’ e ‘riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattese’ nel precedente grado di giudizio. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse fornito motivazioni corrette e giuridicamente ineccepibili su entrambi i punti contestati:
1. Trattamento sanzionatorio: La dosimetria della pena e il giudizio sulla recidiva qualificata erano sorretti da un’adeguata motivazione, ancorata ai parametri di legge, che impediva un bilanciamento delle circostanze più favorevole all’imputato.
2. Esclusione dell’art. 131-bis c.p.: La Corte d’Appello aveva correttamente argomentato sul ‘disvalore del fatto’ nella sua concreta manifestazione per escludere la particolare tenuità, giustificando così la mancata applicazione della causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o per vizi di motivazione che rendano la decisione del giudice di merito illogica o contraddittoria. Non è consentito, invece, utilizzare questo strumento per sollecitare una diversa lettura delle prove o una riconsiderazione delle circostanze fattuali.
In questo caso, il ricorso è stato giudicato un mero tentativo di rimettere in discussione valutazioni già compiute in modo giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello. Per tale ragione, è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il successo di un ricorso dipende dalla sua capacità di individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata. Proporre censure generiche o di mero fatto non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione evidenzia l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di distinguere tra questioni di fatto, ormai cristallizzate nei gradi di merito, e autentiche questioni di legittimità, le uniche che possono trovare ascolto presso la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano costituiti da doglianze relative ai fatti e riproponevano censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, un tipo di contestazione non permessa in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare la gravità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la determinazione della pena (dosimetria) se questa è sorretta da una motivazione adeguata e basata sui parametri di legge, come nel caso di specie. Il suo compito non è rivalutare il merito, ma solo la correttezza giuridica del ragionamento del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 103 R.G. n. 43932/23
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e riproduttive di pro di censura già adeguatamente vagliati e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata per il trattamento sanzionatorio, sorretto quanto alla dosimetria della pena e alla recidiva qualificata da adeguata motivazione ancorata ai parametri di legge, con conseguente ostatività di un giudizio di bilanciamento più favorevole; pag. 5 della sentenza impugnata sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sorretta da argomentazioni puntuali sul disvalore del fatto nella sua concreta manifestazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/ )024.