Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma di garantire la corretta applicazione del diritto. Analizziamo come questo principio è stato applicato in un caso di ricettazione.
Il caso in esame: dalla condanna al ricorso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il delitto di ricettazione, ha presentato ricorso alla Suprema Corte. La difesa contestava la sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che vi fosse un vizio di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita dei beni.
I motivi del ricorso
Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di mettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli elementi probatori e di giungere a una conclusione diversa riguardo alla sua responsabilità penale, proponendo una lettura alternativa delle emergenze istruttorie.
La decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano ammissibili in quella sede.
Il ruolo del Giudice di Legittimità
Il provvedimento evidenzia con forza la distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione). Mentre i primi ricostruiscono e valutano i fatti, la Cassazione ha il solo compito di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente. È preclusa ai giudici di legittimità ogni possibilità di ‘rilettura’ degli elementi di fatto o di ‘autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione’.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione spiegando che la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta ‘congrua ed esaustiva’ ai rilievi difensivi, con una motivazione logica e coerente con le prove raccolte. Il ricorso, invece di evidenziare una violazione di legge, si limitava a contestare il risultato probatorio a cui erano giunti i giudici di merito. Questo tipo di contestazione, che si traduce in una richiesta di nuova valutazione del fatto, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria dei confini invalicabili del ricorso in Cassazione. Non è possibile utilizzare questo strumento per tentare di ottenere un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, senza mai sconfinare in una critica all’apprezzamento delle prove. La conseguenza di un ricorso che non rispetta tali limiti è, come in questo caso, la sua inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una violazione di legge, tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione in sede di giudizio di legittimità.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La funzione della Corte di Cassazione è quella di giudice di legittimità. Ciò significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
155. R.G. 31354- 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è formulato in termini non consentiti in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata risulta, per un verso, che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati su questi punti già con l’atto di appello e di cui ha dato puntualmente e congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., pag. 4 della sentenza); difesa, d’altra parte, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero i risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024 Il Consigliere Esrnsore il Presidente