Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui deve muoversi un ricorso di legittimità. Quando un appello si concentra sulla rivalutazione dei fatti anziché su vizi di legge, il risultato è spesso un ricorso inammissibile. Questo caso, riguardante condanne per furto, resistenza e ricettazione, illustra perfettamente perché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per una serie di reati, tra cui furto aggravato in abitazione, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e ricettazione. Ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso Giudicati Inammissibili
La difesa ha tentato di smontare la sentenza d’appello lamentando vizi di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto ogni doglianza, qualificando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo perché:
Primo Motivo: la Rivalutazione della Prova Testimoniale
Il ricorrente contestava la valutazione di inattendibilità di un testimone a difesa fatta dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Criticare l’attendibilità di un teste è un’operazione che attiene al merito dei fatti, preclusa in sede di Cassazione. Il ricorso su questo punto è stato considerato un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione fattuale.
Secondo e Terzo Motivo: la Genericità delle Censure
Gli altri motivi di ricorso denunciavano l’illogicità della motivazione riguardo al riconoscimento dell’imputato e, più in generale, alla ricostruzione dei fatti. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato criticità insuperabili. Il secondo motivo è stato giudicato una mera e pedissequa reiterazione di argomenti già presentati e respinti in appello, rendendolo non specifico. Il terzo motivo è stato considerato generico per indeterminatezza, in quanto non indicava, come prescritto dall’art. 581 c.p.p., gli elementi specifici della sentenza impugnata che si ritenevano viziati, impedendo di fatto alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di legittimità ha il compito di controllare l’applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove. Un ricorso che chiede una diretta interpretazione di frammenti probatori o una nuova valutazione della loro attendibilità esula dalle competenze della Corte.
L’ordinanza ha specificato che i motivi d’appello devono essere specifici, critici e argomentati contro la sentenza che si impugna. La semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già disattese in precedenza non assolve a questa funzione. Allo stesso modo, una critica generica, che non individua con precisione i passaggi illogici o le errate applicazioni normative della sentenza, non consente al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio sindacato, risultando quindi inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un messaggio cruciale per ogni difensore: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare vizi di diritto e non per tentare di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda. La specificità e la pertinenza delle censure sono requisiti essenziali per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove (come la credibilità di un testimone), attività preclusa alla Corte di Cassazione. Inoltre, le censure erano generiche e ripetitive di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso è generico quando, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni alla base della censura, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito, rendendo definitiva la condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 30 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale cittadino con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile per i delitti di furto aggravato in abitazione, di resistenza aggravata, di danneggiamento aggravato e di ricettazione (di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2; 337, 61 n.2, 635, 625n.7; 648 cod. pen.)
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa l’attendibilità del teste della difesa NOME COGNOME è interamente versato in fatto volto ad una rivalutazione delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che ha ribadito con motivazione immune da vizi logici le ragioni della inattendibilità della versione sostenuta dal teste della difesa (p.7); è peraltro inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774).
-Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia l’illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova decisiva rappresentata dal riconoscimento – è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (p.6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
-Considerato che il terzo e ultimo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente