Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di stabilire chi ha torto o ragione sui fatti, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo i confini invalicabili del suo operato. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio come funziona il sistema giudiziario.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina (art. 628 c.p.), decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Attraverso il suo difensore, solleva due principali questioni: contesta la valutazione delle prove che ha portato alla sua condanna e lamenta la mancata concessione di un’attenuante, citando una recente sentenza della Corte Costituzionale. L’obiettivo è chiaro: ottenere l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, tuttavia, non entra nemmeno nel merito delle questioni. Con una sintetica ma incisiva ordinanza, dichiara il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione alla Procura o torto all’imputato nel merito, ma semplicemente che l’impugnazione non possedeva i requisiti tecnici per essere esaminata. Di conseguenza, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Pilastri del Ricorso Inammissibile
Le ragioni dietro questa decisione sono fondamentali per comprendere la logica del processo penale e, in particolare, i limiti del giudizio di legittimità.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti
Il primo motivo di ricorso, con cui si criticava la motivazione della sentenza di condanna, è stato respinto perché, secondo la Corte, mirava a ottenere una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. La Cassazione non è un “terzo grado di merito”. Il suo compito non è quello di rivedere le prove (testimonianze, perizie, documenti) e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Alla Suprema Corte si può chiedere solo di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e priva di errori giuridici. Tentare di usare il ricorso per proporre una valutazione delle prove diversa da quella dei giudici di merito trasforma inevitabilmente il ricorso inammissibile.
La Novità delle Questioni Sollevate
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione di un’attenuante alla luce di una nuova sentenza della Corte Costituzionale, è stato dichiarato inammissibile. La ragione? La questione non era stata specificamente sollevata nei motivi di appello. La legge processuale impone che le doglianze vengano presentate in modo chiaro e tempestivo nei gradi di merito. Non è possibile “conservare” un argomento per poi giocarlo per la prima volta in Cassazione. Anche una generica lamentela in appello non è sufficiente; la censura deve essere specifica e dettagliata fin da subito. Introdurre una questione nuova in sede di legittimità è una strategia processualmente non consentita e conduce, anche in questo caso, all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico e non un’ulteriore possibilità di discutere i fatti. La decisione ribadisce due principi fondamentali della procedura penale: 1) la Corte di Cassazione è giudice della legge, non dei fatti; 2) le questioni devono essere devolute gradualmente, senza “salti” o “novità” nel passaggio da un grado all’altro. Per chi affronta un processo, ciò significa che la strategia difensiva deve essere costruita solidamente fin dal primo grado, poiché le omissioni e gli errori commessi nei gradi di merito difficilmente potranno essere sanati davanti alla Suprema Corte, con la conseguenza di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile e la condanna divenire definitiva.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali: primo, perché il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione; secondo, perché ha sollevato una questione (la mancata concessione di un’attenuante) che non era stata specificamente presentata nei motivi di appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o ricostruire i fatti, ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Cosa succede se si solleva una nuova questione per la prima volta con il ricorso in Cassazione?
Se una questione non è stata oggetto dei motivi di appello, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione. Tale motivo di ricorso viene considerato nuovo e, pertanto, inammissibile, poiché il giudizio di legittimità si basa sulle questioni già dibattute e decise nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CODIGORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, letta la memoria difensiva del 27/8/2025;
ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. Pen., ol ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quel adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura de elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in vi esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997 Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione della attenuante della lieve entità in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 84 deI2024 inon è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025