Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9365 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SONDRIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di rapina, con particolare riguardo all’attendibilità della persona offesa, è privo di concreta specificità e tende ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, inoltre, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), e le censure difensive, che valorizzano l’episodio analogo ai danni di una diversa persona offesa che il tribunale ha derubricato nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risultano inconducenti;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancanza dell’elemento soggettivo della rapina, non è consentito in sede di legittimità perché la censura, oltre ad essere costituita da mere doglianze in punto di fatto, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ir ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.