Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Bastano
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9068/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda la condanna per furto aggravato e altri reati, ma i principi espressi hanno una valenza generale e costituiscono un monito fondamentale per la redazione degli atti di impugnazione. Comprendere perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale è cruciale per evitare la chiusura definitiva del processo con la conferma della condanna.
I Fatti del Processo
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per furto aggravato, danneggiamento e, per uno dei due, anche per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, presentavano ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Le loro difese si basavano su diverse censure, che andavano dalla presunta illogicità della motivazione alla violazione di legge in merito agli elementi del reato e alla mancata concessione di circostanze attenuanti.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni diverse ma convergenti, che delineano con precisione i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
La Genericità e l’Indeterminatezza del Motivo
Il primo ricorrente lamentava una motivazione carente e illogica, in quanto non avrebbe acquisito elementi di prova a sostegno di una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha respinto questa doglianza definendola generica. Un ricorso inammissibile per genericità si verifica quando l’appellante non indica specificamente gli elementi su cui si fonda la sua critica, impedendo al giudice di comprendere il nucleo della censura. Non è sufficiente affermare che la motivazione è illogica; è necessario, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., specificare quali passaggi della sentenza sono viziati e perché.
Il Divieto di ‘Rilettura’ dei Fatti
Il secondo ricorrente, tra i vari motivi, contestava la valutazione del dolo (l’elemento soggettivo del reato). La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Il compito della Suprema Corte non è quello di riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare se la motivazione di quest’ultimo sia esente da vizi logici e giuridici. Tentare di proporre una diversa interpretazione del materiale probatorio esula dai poteri del giudice di legittimità.
Motivi Nuovi e Attenuanti
Altri due motivi presentati dal secondo ricorrente sono stati respinti per ragioni procedurali. La richiesta di concessione dell’attenuante del contributo di minima importanza (art. 114 c.p.) è stata dichiarata inammissibile perché non era stata sollevata come motivo di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, c.p.p. La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata invece ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, e non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente che si concentri su quelli decisivi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
L’ordinanza riafferma con forza la natura del giudizio di Cassazione come controllo di legittimità e non come un terzo grado di merito. I ricorsi devono essere formulati in modo specifico, chiaro e pertinente, rispettando le preclusioni processuali. La Corte ha stabilito che non può essere richiesto un nuovo giudizio sui fatti, mascherato da presunte violazioni di legge o vizi di motivazione. I giudici di merito hanno la competenza esclusiva per la valutazione delle prove, e tale valutazione è insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione coerente e priva di palesi errori logici o giuridici.
Conclusioni
La decisione in esame è un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione mal formulata. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma immediata della condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da guida pratica, evidenziando che il successo di un ricorso in Cassazione dipende non dal tentativo di rimettere in discussione i fatti, ma dalla capacità di individuare e argomentare con precisione specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico e non specifica le ragioni della censura, se mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti già giudicati, oppure se introduce motivi di doglianza che non erano stati presentati nel precedente grado di appello.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove o i fatti del caso (giudizio di merito), ma solo verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per la loro decisione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati di furto aggravato, danneggiamento e, per il solo COGNOME, di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalli autorità amministrativa di cui all’art. 334 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da COGNOME NOME, con cui si denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata acquisizione di elementi probatori volti a permettere una ricostruzione alternativa dei fatti, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propr sindacato;
Considerato che il primo motivo di ricorso presentato dal COGNOME, con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e l’illogicità della motivazione i ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di furto e del dolo d partecipazione richiesto dall’art. 110 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qua con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del s convincimento (si vedano, in particolare, pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elem di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di impugnazione presentato da COGNOME, relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5);
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso presentato dal COGNOME, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio consolidato affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.