Ricorso inammissibile: perché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e delinea i confini del suo intervento, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto aggravato, dopo essere stato assolto in primo grado.
La vicenda processuale: dall’assoluzione alla condanna
I fatti traggono origine da un’accusa di furto aggravato. In primo grado, il Tribunale di Grosseto aveva assolto l’imputato. Tuttavia, la Procura Generale aveva impugnato la decisione e la Corte d’Appello di Firenze, riformando la sentenza, aveva dichiarato l’imputato colpevole, condannandolo alle pene di giustizia. La condanna si basava sulla valutazione dell’attendibilità di un testimone e su alcune ammissioni di responsabilità fatte dallo stesso imputato, un ex dipendente dell’impresa derubata che, secondo i giudici, poteva conoscere la collocazione di beni di valore all’interno del cantiere.
I motivi del ricorso e i limiti del giudizio di legittimità
Contro la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione. Il motivo principale era incentrato sulla presunta inosservanza della legge penale e su vizi di motivazione. In sostanza, la difesa non contestava un errore di diritto, ma la valutazione delle prove fatta dalla Corte d’Appello. Si chiedeva alla Cassazione una rilettura alternativa delle fonti probatorie, criticando l’attendibilità del teste e il peso dato alle ammissioni dell’imputato. Questo tipo di richiesta, però, esula dalle competenze della Suprema Corte.
Le motivazioni della decisione: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7848/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che le argomentazioni della difesa non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’appellante non ha evidenziato un errore nell’applicazione della legge o una motivazione illogica o contraddittoria da parte della Corte d’Appello. Al contrario, ha semplicemente proposto una diversa interpretazione delle prove, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sui fatti.
La Corte ha ribadito che il suo ruolo è quello di un “sindacato di legittimità”: il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Non può, invece, sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito, a meno che questi ultimi non siano incorsi in un palese travisamento della prova, cosa che nel caso di specie non è stata dimostrata.
Conclusioni
La decisione consolida un principio cardine del nostro sistema processuale. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti o l’attendibilità di un testimone. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso inammissibile è una conseguenza inevitabile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso.
 
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che esula dalle sue competenze.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di effettuare un controllo di legittimità, verificando che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione coerente e non contraddittoria per la loro decisione. Non può riesaminare il merito della vicenda.
Cosa significa che la condanna d’appello si basava sull'”intrinseca attendibilità del teste”?
Significa che i giudici della Corte d’Appello hanno ritenuto la testimonianza credibile e affidabile di per sé, basandosi su elementi interni alla dichiarazione stessa e sul contesto, e l’hanno considerata una prova sufficiente, insieme ad altri elementi, per fondare la sentenza di condanna.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7848  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DELLA PESCAIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte D’appello di Firenze, che, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e così condannando l’imputato alle pene di giustizia, ha riformato la sentenza del Tribunale di Grosseto, che lo aveva assolto dal reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il difensore denunzia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto – accompagnate dall’elencazione di un coacervo di massime giurisprudenziali che non influiscono sulla ragionevolezza del costrutto probatorio, poggiato sulla valutazione di intrinseca attendibilità del teste COGNOME e delle ammissioni di responsabilità dell’imputato, che, del resto, è un ex dipendente dell’impresa e poteva essere logicamente al corrente della collocazione di beni appetibili nell’area di cantiere – è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024