Ricorso inammissibile in Cassazione: un confine da non superare
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti di ciascun grado di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dal tentativo di trasformare un giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda un imputato che ha contestato la decisione della Corte d’Appello sul trattamento sanzionatorio, vedendosi però respingere le proprie istanze per motivi procedurali insuperabili.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Le sue doglianze si concentravano su tre punti specifici: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l’applicazione della recidiva e, più in generale, la determinazione dell’entità della pena. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva valutato correttamente questi aspetti, giungendo a una condanna ingiusta. Si trattava, in sostanza, di una critica diretta alle valutazioni di merito compiute dal giudice del secondo grado.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ricordato un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte ha il compito di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica e non contraddittoria. Non può, invece, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha sottolineato che le censure proposte dal ricorrente erano volte a ottenere una nuova valutazione di elementi già ampiamente esaminati nel giudizio di appello. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’ e aveva dato conto di un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. Contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o la quantificazione della pena, quando la decisione è ben motivata, si traduce in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Di conseguenza, non essendo state riscontrate violazioni di legge o vizi logici manifesti, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Le censure devono essere formulate in punto di diritto, evidenziando errori nell’applicazione delle norme o vizi gravi nel percorso argomentativo della sentenza, e non possono limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Una corretta impostazione del ricorso è, quindi, essenziale per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non erano consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto miravano a contestare valutazioni di merito (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva, determinazione della pena) già adeguatamente e logicamente motivate dalla corte precedente.
Quali sono i limiti del giudizio della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze. Non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5578 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 03/05/1985
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, proposto da NOME COGNOME è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l’applicazione della recidiva e la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina tre della sentenza impugnata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH