Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35472  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME
nato a  CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
159/ RG 15392
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per numerosi delitti in materia di stupefacenti.
Letti gli atti e la memoria difensiva del 29/08/2025.
I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili in quanto interamen reiterativi degli stessi motivi di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e c argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e comunque non consentiti in sede di legittimità anche per manifesta infondatezza.
I ricorrenti propongono, in termini generici e con riferimento ad ogni imputazione, significato alternativo al contenuto delle intercettazioni, il cui linguaggio non solo è in gra esplicito, ma non è sindacabile in questa sede perché in quanto questione di fatto è rimess all’apprezzamento del giudice di merito e sottratto al giudizio di legittimità se, come nella s la valutazione risulti logica in rapporto alla massima di esperienza utilizzata (tra le tant U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata, non mass.).
La sentenza impugnata alle pagg. 47-61 ha esaminato la posizione di COGNOME e alle pagg. 64-75 quella di COGNOME dando puntuale conto, per ogni imputazione, delle prove e della loro valutazione (intercettazioni e arresti) così da sviluppare argomenti non illogici ai individuare la responsabilità degli imputati.
Anche in ordine al comune motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica fatto ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 la sentenza impugnata ha re specifica ed adeguata motivazione valorizzando le plurime e continuative cessioni e collegamenti con ambienti criminali capaci di fornire consistenti approvvigionamenti, tali assumere i connotati della professionalità ed abitualità (pagg. 62 e 63 per COGNOME anche l commissione durante l’affidamento in prova e pagg. 75-76 per COGNOME anche i precedenti penali). Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindac in questa sede anche alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamen richiamato sul punto dalla Corte di merito.
 Anche il trattamento sanzionatorio è sorretto da sufficiente e non illogica motivazio fondata sulla personalità e il crescendo criminale degli imputati (pagg. 63-64 per COGNOME e pagg 76 e 77 per COGNOME), cui i ricorsi contrappongono argomenti reiterativi e privi di specificit
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
La Consigliefr COGNOMECOGNOMENOME> tensora  COGNOME
La Presidente