Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanz comunque di attendibilità delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, no è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non s di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiut nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia porta alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitat le ragioni del suo convincimento, illustrando, alle pagine 3 e 4 della senten impugnata come, oltre alla persona offesa, sia stato escusso un altro teste sussista comunque il dato obiettivo della intestazione della carta Postepay evolution all’imputato (senza che sia mai stata presentata denuncia di furto o smarrimento);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e misura della pena inflitta insieme alla concessione della provvisionale, non son consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, in presenza una motivazione esente da evidenti illogicità;
che, in relazione al secondo motivo, il giudice d’appello ha infatt correttamente motivato, alla pagina 4, facendo riferimento alla condizione d pluripregiudicato dell’imputato, alle modalità di commissione di fatto, e al somma, di valore non minimale di 500,00 euro;
che, in relazione al terzo motivo, il giudice d’appello ha infatti correttamen motivato, alla pagina 4, facendo riferimento alla condizione di pluripregiudicat dell’imputato, alle modalità di commissione di fatto, e alla somma non minimale di 500,00 euro;
Che il ricorrente, per consolidata giurisprudenza, non può dolersi dell’enti della provvisionale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.