Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza n. 5754 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando mira a una nuova valutazione del merito della causa. Questo provvedimento sottolinea una distinzione fondamentale nel nostro sistema giudiziario: quella tra il giudizio di merito, che accerta i fatti, e il giudizio di legittimità, che ne controlla la corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza. L’obiettivo era ottenere una revisione della decisione, contestando specifici aspetti legati alla motivazione della sentenza e alla determinazione della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso: Una Critica alla Pena Applicata
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali doglianze: il vizio motivazionale e la violazione di legge. Nello specifico, le critiche erano rivolte alla valutazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento all’art. 133 del codice penale sulla discrezionalità del giudice, al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.) e al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.). In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano pesato le circostanze del reato per decidere l’entità della condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riaprire le discussioni sui fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito delle scelte discrezionali del giudice, se adeguatamente giustificate.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che i motivi del ricorso erano inammissibili perché afferenti alla natura circostanziale del reato e al trattamento punitivo. Si tratta di valutazioni di merito, che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti. La Corte ha constatato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica e aveva condotto un adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, la Corte d’Appello aveva già considerato e motivato aspetti come la plurioffensività delle condotte, l’applicazione della recidiva e la rilevanza dei gravi precedenti penali dell’imputato. Pertanto, chiedere alla Cassazione di rimettere in discussione questi punti equivaleva a sollecitare un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che un ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una terza valutazione sul fatto. Le contestazioni relative alla quantificazione della pena o alla valutazione delle prove sono ammissibili solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. In mancanza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’imposizione di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione funge da monito sull’importanza di formulare ricorsi basati su effettivi vizi di legittimità e non su una mera insoddisfazione per l’esito del giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate riguardavano la valutazione delle circostanze del reato e la determinazione della pena, aspetti che rientrano nel giudizio di merito e non sono riesaminabili in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o assente.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione fornita dal giudice di merito per giustificare la pena è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione discrezionale, come quella fatta nel caso specifico dai giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4, 133 cod. pen. e 27 co. 3 Cost., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché afferenti alla natura circostanziale del reato e al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in tema di plurioffensività delle condotte e di applicazione della recidiva erroneamente applicata in primo grado in favore dell’imputato e alla valenza dei gravi precedenti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore