Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza n. 4946/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole che la Cassazione non è un “terzo grado di merito”, ma un organo deputato a controllare la corretta applicazione della legge. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio questi principi.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su due motivi principali. In primo luogo, contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso Ritenuto Inammissibile
La Corte Suprema ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su principi cardine della procedura penale che delimitano nettamente le competenze dei giudici di merito rispetto a quelle della Corte di Cassazione.
Primo Motivo: Il Tentativo di Rivalutare i Fatti
Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le fonti probatorie e di offrire una diversa interpretazione dei fatti. La Corte ha ribadito che tale richiesta esula completamente dal suo compito. Il giudizio di legittimità, infatti, non permette una nuova valutazione del materiale probatorio. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella, ben argomentata, dei giudici di merito.
Secondo Motivo: La Mancanza di Specificità
Anche il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., è stato giudicato infondato. La Corte ha sottolineato che il ricorso era privo di specificità, ovvero non indicava in modo chiaro e puntuale quali fossero i vizi logici o giuridici nella decisione della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano, al contrario, fornito un’ampia e corretta argomentazione per giustificare la non applicazione della causa di non punibilità. Un motivo di ricorso generico, che non si confronta specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione si basa sulla distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I giudici delle prime due istanze (Tribunale e Corte d’Appello) accertano i fatti e valutano le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione è, per sua natura, inammissibile.
La Corte ha inoltre specificato che l’inammissibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi nuovi presentati successivamente. La conseguenza per il ricorrente è severa: non solo il ricorso viene respinto, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è una terza occasione per discutere i fatti di una causa. Per avere successo, l’impugnazione deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto, dimostrando con precisione e specificità dove e perché i giudici di merito hanno errato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. Qualsiasi tentativo di ottenere una rivalutazione delle prove si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non rientravano nelle competenze della Corte di Cassazione. Il primo motivo mirava a una rivalutazione delle prove, attività riservata ai giudici di merito, mentre il secondo era generico e non criticava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza, senza poter riesaminare le fonti probatorie o ricostruire diversamente i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte condanna il ricorrente al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4946  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ed i motivi nuovi depositati;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legi avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze process valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici di merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità e manifestamente inf quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (Sez. Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile – statuizione ch estende ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. poc. Pen.’ con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.