Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti sulla Valutazione dei Fatti
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, è fondamentale comprendere i limiti del potere della Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il caso in esame ha visto un ricorso inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove, un’operazione preclusa ai giudici di legittimità. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
La Vicenda Processuale
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di L’Aquila, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione tramite il loro difensore. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, basando l’impugnazione su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso: Una Critica alle Decisioni di Merito
I ricorrenti hanno articolato la loro difesa su tre punti principali, tutti rivolti a criticare la valutazione compiuta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio:
1. Mancanza di Prova del Contributo Concorsuale: Si contestava l’assenza di prove sufficienti a dimostrare la partecipazione attiva di uno degli imputati al reato.
2. Mancato Riconoscimento di un’Attenuante: Veniva lamentata la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 del codice penale, relativa al minimo contributo di un concorrente nel reato.
3. Critica al Trattamento Sanzionatorio: Si contestava la misura della pena, ritenuta eccessiva, criticando sia la pena base sia gli aumenti e le diminuzioni applicati dal giudice.
In sostanza, i ricorrenti chiedevano alla Cassazione di rimettere in discussione le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito dopo aver analizzato le prove e le testimonianze.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte sono un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità.
Rivalutazione dei Fatti: Un Confine Invalicabile
Per quanto riguarda i primi due motivi, la Corte ha sottolineato che essi erano “privi di specificità” e miravano a una “rivalutazione delle fonti probatorie” o a una “alternativa ricostruzione dei fatti”. Queste operazioni sono di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove, a meno che non emerga un vizio logico palese o un travisamento della prova. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ampiamente e logicamente spiegato le ragioni della loro decisione.
Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato generico e inammissibile. La determinazione della pena è una delle massime espressioni del potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione non può intervenire per modificare una pena che ritiene semplicemente severa; il suo sindacato è limitato ai casi in cui la decisione del giudice sia frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”, circostanze che la Corte ha escluso nel caso in esame.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che presentare un ricorso in Cassazione non significa poter avere un terzo processo. I motivi di ricorso devono essere rigorosamente focalizzati su errori di diritto (es. un’errata interpretazione di una norma) o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove o contestare genericamente la severità della pena si traduce quasi inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e a contestare la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è riesaminare le prove o ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ambito penale?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 89 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 89 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PESCARA il 27/06/1975 NOME nato il 14/02/1981
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi, con i quali si contesta la mancanza di prova del contributo concorsuale dell’imputata ed il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., sono privi di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice de merito, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio in quanto, peraltro, proposte in difetto della pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
osservato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è generico e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della tipica discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 2023.