Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 24/11/1989
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato;
Ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta d rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono perven al giudizio di responsabilità, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione del gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo lo e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell’interpretazione dei risultati p
il secondo motivo di ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazi (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sui motivi per cui l’offesa non può ritenersi tenute;
il terzo motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto generico, per consiste in una somma di citazioni giurisprudenziali, che potrebbero essere ripetute per qualsias altro procedimento, senza prendere posizione sulla specifica motivazione del trattamento sanzionatorio contenuta nella sentenza impugnata, e senza considerare che “in ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, an richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., consid preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fax/ore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME>Il presidente