Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti di Giudizio
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura del suo intervento. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a contestare la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di usura previsto dall’art. 644 del codice penale, ha proposto ricorso per cassazione. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due punti: l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, considerate decisive per la sua condanna, e la presunta eccessività della pena inflitta. Inoltre, contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono chiaramente i confini del giudizio di legittimità.
La Valutazione dei Fatti è Preclusa in Cassazione
Il motivo principale di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorrente non ha denunciato un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, ha semplicemente riproposto le stesse critiche sulla credibilità delle testimonianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove è stato qualificato come una ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già dedotti, una pratica non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
La Congruità della Pena e le Attenuanti
Anche le censure relative alla pena sono state giudicate infondate. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse motivato in modo congruo e logico la determinazione della sanzione, in linea con i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. Allo stesso modo, la richiesta di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva è stata considerata manifestamente infondata, poiché in palese contrasto con il dettato normativo dell’art. 69, quarto comma, del codice penale.
Analisi delle Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono cristalline: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Qualsiasi ricorso che tenti di scardinare l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi precedenti, senza individuare specifici vizi di legittimità (come una motivazione inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica), è destinato a essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata aveva fornito una spiegazione logica e coerente delle ragioni che l’avevano portata a confermare la responsabilità dell’imputato, e tanto basta a superare il vaglio di legittimità.
Conclusioni e Rilievi Pratici
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnico e focalizzato su questioni di diritto. È inutile e controproducente riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro. Pertanto, prima di intraprendere la via della Cassazione, è cruciale una valutazione attenta e strategica dei motivi, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni proposte erano una semplice ripetizione di quelle già respinte in appello e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni, attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la credibilità dei testimoni?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la credibilità dei testimoni o sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE CIRCEO il 15/09/1963
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui 644 cod. pen., lamentando, in particolare, l’inattendibilità delle dichiarazio dalle persone offese, non è consentito perché fondato su motivi che si risolv nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntual disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata, doven gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto ometton assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogg di ricorso;
considerato che tale motivo, denunciando l’illogicità della motivazione sull base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è con dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrap la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei preced gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giurid ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il giudizio sulla pena – oggetto del secondo motivo di ricorso è stato congruamente motivato (cfr. pag. 5), in considerazione delle modalità fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine p sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme a legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli eleme di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione d elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
ritenuto, inoltre, che le doglianze relative al mancato giudizio di prevalen delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva manifestamente infondate, poiché prospettano enunciati ermeneutici in pale contrasto con il dato normativo contenuto dell’art. 69, comma quarto, cod. pe rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.