Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il 04/10/1993
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME
ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per il delitto di cui al capo D) della rubrica, è formulato in termini non consentiti in quanto la difesa finisce in realtà per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice rilevata nella ricostruzione della concreta vicenda processuale (cfr., pag. 2 della sentenza di secondo grado ma, anche, 5-6 della sentenza di primo grado); né è consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato a fronte (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione che appare esente da aspetti di manifesta illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel caso di specie, le gravi modalità della condotta, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto
per ciascuno dei reati satellite (cfr., Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che, d’altra parte, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è nel caso di specie correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i l previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, comunque assolto (cfr., in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici e dell’obiettivamente minimo aumento di pena operato sulla pena base stabilita per la violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato;
considerato che il quarto motivo di ricorso con cui la difesa lamenta l’eccessività della pena è anche in tal caso formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali, nel caso di specie, le particolari modalità della condotta e la reiterazione della violazione (cfr., ancora, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 5/11/2024
o. po.st,TA.: :A 77,1A