Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PALERMO il 27/08/1997 NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/10/2003
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME411 2 41iT e COGNOME NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME Andrea te an con cui la difesa deduce vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede finendo per reiterare le doglianze già dedotte con l’atto d’appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta esaustiva e corretta alla luce della ricostruzione fattuale dell’episodio che non può essere oggetto di riconsiderazione in sede di legittimità dove non è possibile riconsiderare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa contestata al capo 8); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148);
che del pari manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso del Cintura cadendo su un aspetto, quello del giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., ad esempio, sul puntoSez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto che il terzo motivo del ricorso del COGNOME e l’unico motivo del ricorso di Ribaudo sono formulati in termini non consentiti in sede di legittimità e sono’ comunque, manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie
l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali, nel caso di specie, l gravi modalità della condotta (cfr., in particolare pag. 3-4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 5/11/2024