Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45694 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a DEGO il 19/05/1945
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Lorenzo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto all’art. 646 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, s preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la pro valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogni mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventu altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del recidiva, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito ha corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittim veda, in particolare, pag. 3), secondo cui la valutazione del giudice no fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in bas criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cu e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condo criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia i quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
considerato che manifestamente infondata risulta anche la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa alla mancata concessione de circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contes recidiva, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il normativo contenuto nell’art. 69, comma quarto, cod. pen.;
ritenuto che l’ulteriore doglianza afferente alla determinazione d trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla eccessività della irrogata, è manifestamente infondata poiché la decisione del giudice di me risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame deduzioni difensive;
considerato che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena
manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata (si veda, particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicaz beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (i plurimi precedenti penali delitti specifici sanzionati con pena detentiva), esprimendo un giudizio di pro sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipica di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’impu quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.