Ricorso inammissibile: Perché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle ragioni che portano a un ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha rigettato le istanze di due imputati, condannati in appello per rapina e lesioni volontarie, confermando la decisione precedente e chiarendo che il suo ruolo non è quello di una terza istanza di merito.
La Vicenda Processuale
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Genova, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Le loro difese sollevavano diverse questioni: uno degli imputati contestava la valutazione di attendibilità di un testimone, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. L’altro, invece, chiedeva la derubricazione del reato di rapina in lesioni volontarie e criticava l’analisi delle posizioni testimoniali svolta dai giudici di merito.
In sostanza, entrambi i ricorrenti chiedevano alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, elementi già ampiamente discussi e decisi nei precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, evidenziando un errore fondamentale nell’impostazione delle difese. I motivi presentati non erano critiche sulla violazione di legge o su vizi logici della motivazione, unici aspetti che possono essere valutati in sede di legittimità. Al contrario, si trattava di “mere doglianze in punto di fatto”.
I ricorsi si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logicità e la coerenza della sentenza impugnata. Questo approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, una funzione che non compete alla Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito alcuni principi cardine del processo penale. In primo luogo, ha sottolineato che non è consentito in sede di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il ruolo della Cassazione è verificare che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria, non stabilire se un’altra ricostruzione dei fatti sarebbe stata possibile.
Inoltre, per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, i giudici hanno chiarito che il diniego era stato adeguatamente motivato. Non è necessario che il giudice di merito analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli ritenuti decisivi, implicitamente disattendendo gli altri.
Anche la qualificazione giuridica dei reati di rapina e lesioni volontarie è stata ritenuta corretta, così come la valutazione del concorso di entrambi gli imputati nella commissione dei fatti.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. Non può essere utilizzato come un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione i fatti e le prove. La distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è un pilastro del nostro ordinamento processuale, e questa decisione ne riafferma la centralità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, ossia contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove. Tali questioni non possono essere riesaminate in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la credibilità di un testimone?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e delle prove è un compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma solo verificare che la motivazione fornita sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con un’ammenda di tremila euro per ciascun imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a BORDIGHERA il 23/09/1994
NOME nato a SANREMO il 19/12/1991
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
ritenuto che con il ricorso formulato nell’interesse del COGNOME vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione di attendibilità della teste NOME COGNOME con riguardo alla mancata affermazione della connivenza non punibile da parte del COGNOME nella rapina in contestazione, con riguardo alla mancata assunzione di una prova decisiva consistente nell’audizione quale testimone di NOME COGNOME nonché con riguardo al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, in ordine al trattamento sanzionatorio riservato allo stesso;
ritenuto che con il ricorso formulato nell’interesse del Caputo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di lesioni volontarie, alle modalità con le quali sono state analizzate le posizioni dei testi NOME COGNOME NOME COGNOME (anche con riguardo all’impossessamento di un coltello) e NOME COGNOME nonché con riguardo all’assenza di imputazione del reato di lesioni aggravate ai danni del COGNOME per i quale è stata comunque pronunciata sentenza di condanna;
considerato che i motivi di ricorso formulati nell’interesse di entrambi gli imputati (diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio riservato al De Pasquale del quale si dirà nel prosieguo) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che vi ha dato risposta con motivazione congrua, logica e corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato poi che le contestazioni relative alla correttezza della motivazione posta a base delle dichiarazioni di responsabilità attraverso la denuncia di travisamento dei fatti in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti medesimi e rilevanza e attendibilità delle prove, non sono consentite dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
considerato ancora che corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti e che la Corte territoriale ha correttamente motivato sull’apporto concorsuale di entrambi gli imputati nei contestati reati di rapina e di lesioni volontarie (quest’ultimo contestato in fatto oltre che attraverso l’indicazione nel capo di imputazione dell’art. 583 cod. pen. e comunque con modalità tali da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa);
considerato altresì che con riguardo all’asserita mancata audizione del teste NOME COGNOME la difesa non ha documentato di avere avanzato formale richiesta di audizione dello stesso né ciò altrimenti risulta dal testo della sentenza impugnata;
considerato, infine, che i motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato COGNOME inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati in quanto nel caso in esame gli oneri argomentativi dei giudici sono stati adeguatamente assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti di preminente importanza e non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.