Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/04/1977
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi tre motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato con i quali la difesa dell’imputato ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla intervenuta affermazione di responsabilità per concorso nel reato di tentata rapina con riguardo alla asserita attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa NOMECOGNOME nonché in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. ed in relazione alla configurabilità del reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. sono da ritenersi inammissibili in quanto i motivi che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che nel caso in esame la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, anche attraverso un legittimo richiamo alla conforme decisione del Giudice di primo grado, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento in ordine alle doglianze di cui al punto che precede con riguardo all’azione posta in essere dall’imputato ed alle conseguenze lesive patite dalla persona offesa (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) – il reato di lesioni volontarie aggravate è stato comunque dichiarato estinto per prescrizione – facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di tentata rapina e, inoltre, evidenziando nella ricostruzione del fatto che il reato predatorio è stato compiuto da due persone riunite, il che conforta la corretta ricorrenza anche della circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.;
considerato altresì che il quarto motivo di ricorso nel quale si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio anche con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
da valutarsi con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto:
secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
la motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata) è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.