Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando i Fatti non si Possono Ridiscutere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza occasione per riesaminare i fatti di una causa. Quando un ricorso si concentra su una diversa ricostruzione della vicenda o sull’attendibilità delle prove, la sua sorte è segnata, risultando in un ricorso inammissibile. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i confini precisi del ruolo della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina emessa dalla Corte d’Appello. L’imputata, ritenuta responsabile di aver partecipato al delitto, decideva di presentare ricorso per cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. In sostanza, la ricorrente proponeva una ricostruzione dei fatti alternativa e un diverso giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, cercando di smontare l’impianto accusatorio che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha chiarito che le doglianze sollevate dall’imputata esulavano completamente dal perimetro del giudizio di legittimità. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle risultanze processuali è un’operazione non consentita dalla legge.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo tribunale ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Non può, tuttavia, sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), né può “saggiare la tenuta logica” della pronuncia confrontandola con modelli di ragionamento alternativi proposti dalla difesa. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito questa preclusione fondamentale.
Le Motivazioni della Corte
Secondo gli Ermellini, il giudice di merito aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento. In particolare, la sentenza d’appello descriveva in dettaglio la condotta pienamente partecipativa della ricorrente, sia sotto il profilo del concorso materiale (la partecipazione fisica) sia sotto quello del concorso morale (l’aver rafforzato o determinato l’altrui proposito criminoso). Di fronte a un ragionamento giuridicamente corretto e logicamente strutturato, il tentativo della difesa di introdurre una diversa lettura dei fatti si è scontrato con l’impossibilità per la Corte di entrare nel merito della vicenda.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve essere attentamente calibrata sui soli vizi di legittimità. Un ricorso che si limiti a criticare la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questa decisione serve da monito: la Corte di Cassazione è custode della legge, non un giudice dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’attendibilità delle prove, attività preclusa al giudice di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito?
Significa che la Cassazione non può funzionare come un terzo grado di giudizio sui fatti. Il suo compito non è stabilire come si sono svolti gli eventi, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIOVE DI SACCO il 14/06/1988
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità nel delitto di rapina, mediante la prospettazione di una ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata che descrive la condotta pienamente partecipativa dell’odierna ricorrente sia sottoforma di concorso materiale che di concorso morale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.