Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che cercano di superare i confini del suo giudizio. Spesso, le parti tentano di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, ma la Suprema Corte ribadisce costantemente la sua funzione: non è un terzo grado di giudizio, ma un organo di legittimità. Analizziamo come un ricorso inammissibile viene trattato e quali sono le ragioni che portano a tale esito.
Il caso in esame: un appello respinto
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. Vizio di motivazione e travisamento della prova: Sosteneva che la sua responsabilità penale fosse stata affermata sulla base di una valutazione errata delle prove.
2. Mancata esclusione della recidiva: Contestava il fatto che i giudici non avessero escluso l’aggravante della recidiva.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Tutte queste doglianze erano già state presentate e respinte nel giudizio d’appello.
I limiti del giudizio di Cassazione e il ricorso inammissibile
Il primo motivo del ricorso è stato rapidamente liquidato dalla Corte. I giudici hanno sottolineato che le critiche mosse dall’imputato non evidenziavano specifici errori logici o giuridici nella sentenza d’appello, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Questa operazione, tuttavia, è estranea al “sindacato di legittimità” proprio della Cassazione. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su prove inesistenti, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Recidiva e attenuanti: la valutazione discrezionale del giudice
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati infondati. La Corte ha chiarito che la valutazione sulla recidiva e sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità deve essere esercitata seguendo i criteri dettati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato le sue decisioni, spiegando che i precedenti penali dell’imputato erano indicativi di una persistente inclinazione al delitto, giustificando così sia il mantenimento della recidiva sia il diniego delle attenuanti. Una tale valutazione, se non è arbitraria o illogica, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una logica consolidata. I motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomenti già adeguatamente affrontati e respinti dalla Corte d’Appello. Invece di denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o nella logica della motivazione), il ricorrente ha tentato di ottenere un riesame del merito, chiedendo alla Cassazione di fare ciò che non le compete. La Corte ha quindi ribadito che il suo ruolo non è quello di riscrivere il processo, ma di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e la correttezza del ragionamento giuridico dei giudici di grado inferiore.
Conclusioni: cosa impariamo da questa ordinanza
Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare l’esito del processo, ma deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata. Un ricorso che si risolve in una mera critica della valutazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una riproposizione di doglianze già respinte in appello e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove. Il suo compito è solo quello di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, non contraddittoria e che la legge sia stata applicata correttamente, senza entrare nel merito dei fatti.
Come valuta il giudice la recidiva e le attenuanti generiche?
La valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve basarsi sui criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale. Per la recidiva, deve verificare se la condotta passata indica una perdurante inclinazione al delitto. Questa valutazione, se motivata in modo non arbitrario o illogico, non è sindacabile in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SALERNO il 12/05/1954
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione e il travisamento della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che anche il secondo e terzo motivo, relativi alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche,sono reiterativi di doglianze prospettate in appello ed ivi adeguatamente superate,avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità / secondo cui in tema di recidiva la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”(si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente