Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14789 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14789 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 55/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 14/01/2025
COGNOME
R.G.N. 31822/2024
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il 27/08/1977, COGNOME NOME nata a GENOVA il 23/01/1967
avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d’appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ dei ricorsi; letta la memoria del difensore di fiducia di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per lÕaccoglimento del ricorso della sua assistita.
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per lÕannullamento della sentenza del 21 marzo 2024 della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del 10 giugno 2021 del Giudice per lÕudienza preliminare
del locale Tribunale, pronunciata allÕesito di giudizio abbreviato e da loro impugnata: a) ha ridotto la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME rideterminandola nella misura di tre anni e otto mesi di reclusione e ha eliminato le pene accessorie dellÕinterdizione perpetua dai pubblici uffici e dellÕinterdizione legale durante la pena; b) ha dichiarato la nullitˆ della sentenza di primo grado per il delitto di cui al capo Y contestato a NOME COGNOME e disposto la trasmissione degli atti al Giudice per lÕudienza preliminare per detto reato, ha confermato nel resto la sentenza impugnata e, in particolare, per quanto qui riguarda, la condanna della Ravano alla pena, ridotta per il rito, di due anni di reclusione per i reati di cui ai capi A (art. 416 cod. pen.), Z (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), AA (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e BB (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), ha quindi deciso il mantenimento del sequestro preventivo, perchŽ relativo anche al reato di cui al capo Y, dei beni in sequestro diversi dal denaro giˆ oggetto di confisca.
2.NOME COGNOME propone un solo motivo con il quale lamenta lÕomessa motivazione in ordine alle ragioni che, pur a fronte di una rinuncia ai motivi e alla richiesta di concordato sulla pena, avrebbero potuto escludere un suo possibile proscioglimento ai sensi dellÕart. 129 cod. proc. pen.
3.NOME COGNOME articola tre motivi.
3.1.Con il primo deduce la manifesta illogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione in relazione alla condanna per il reato associativo.
3.2.Con il secondo motivo deduce lÕerronea applicazione degli artt. 546 e 323 cod. proc. pen. osservando, al riguardo, che il GUP non aveva affatto omesso di pronunciare sul capo Y come risulta dallÕesame della sentenza di primo grado e dal fatto che di tale reato si era tenuto conto nel calcolo della pena. Si è trattato, afferma, di un evidente caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione nel quale prevale il primo sulla seconda, con la conseguenza che deve ritenersi che per il reato di cui al capo Y sia stata ormai irrevocabilmente assolta.
3.3.Con il terzo motivo deduce lÕerronea applicazione dellÕart. 323 cod. proc. pen. La Corte di appello, afferma, non avrebbe potuto mantenere il sequestro preventivo dei beni e delle somme di denaro per un valore eccedente lÕammontare di euro 37.533,29 corrispondente al profitto del reato di cui al capo Y.
4.Con memoria dellÕ8 gennaio 2025 il difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME ha concluso insistendo per lÕaccoglimento del ricorso della propria assistita.
1.I ricorsi sono inammissibili.
2.Il ricorso di NOME COGNOME.
Avverso le sentenze pronunciate ai sensi dellÕart. 599-bis cod. proc. pen. non è consentito proporre ricorso per cassazione. Inoltre il ricorrente si limita ad affermare che la Corte di appello non ha valutato la possibilitˆ di proscioglierlo ai sensi dellÕart. 129, cod. proc. pen., ma non indica gli specifici indicatori dellÕevidenza della sua innocenza asseritamente negletti. Ed invero, in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., nŽ sull’insussistenza di cause di nullitˆ assoluta o di inutilizzabilitˆ delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853 – 01).
3.Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1.Il primo motivo è inammissibile perchŽ generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimitˆ.
3.2.La ricorrente, da un lato neglige gli argomenti specificamente indicati dalla Corte di appello a sostegno della ribadita condanna per il delitto associativo (che non si fondano solo sul numero di autovetture acquistate dalla ricorrente dalle societˆ ÒcartiereÓ, ma anche su testimonianze, intercettazioni e chiamate in correitˆ nemmeno citate nel ricorso), dallÕaltro affida le proprie doglianze a quanto emerge Òdagli atti di causaÓ in tal modo sollecitando lÕestensione dello scrutinio di legittimitˆ oltre i limiti consentiti dallÕart. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in assenza di denunzia del travisamento degli elementi di fatto sui quali si basa la decisione.
3.3.EÕ noto che lÕindagine di legittimitˆ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontˆ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitˆ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimitˆ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01).
4.Il secondo motivo è manifestamente infondato perchŽ assolutamente mal posto.
4.1.Non si tratta, nel caso di specie, di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado, bens’ di vera e propria assenza, nel dispositivo, di pronuncia su uno dei capi di imputazione, il capo Y, in relazione al quale il Giudice aveva indicato le ragioni della condanna (non dellÕassoluzione), tanto che ne aveva tenuto conto ai fini del calcolo della pena.
4.2.Ed, invero, la sentenza che sia priva, anche parzialmente, del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell’imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio è inesistente, ed il vizio, rilevabile d’ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato, sostanziandosi, a fronte dell’esercizio dell’azione penale in un non consentito al giudicante, vizio per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 42331 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285329 – 01; Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Rv. 271710 – 01; Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, COGNOME, Rv. 251027 – 01; Sez. 6, n. 8677 del 18/05/1993, COGNOME, Rv. 195995 – 01).
4.3.Correttamente la Corte di appello ha restituito gli atti al Giudice di primo grado in relazione al capo Y della rubrica.
5.Il terzo motivo è inammissibile perchŽ non poteva essere proposto in questa sede.
5.1.La sentenza ha disposto il mantenimento in sequestro dei beni diversi dal denaro giˆ oggetto di confisca in quanto i beni in sequestro riguardano anche il reato di cui al capo Y.
5.2.La ricorrente se ne duole ma avrebbe dovuto proporre appello ai sensi dellÕart. 322-bis cod. proc. pen., posto che il titolo di ablazione resta, per tali beni, il decreto di sequestro preventivo, non essendo la sentenza suscettibile di passare in cosa giudicata
5.3.La sentenza impugnata, infatti, non ha ordinato la confisca dei beni dei quali la ricorrente lamenta la mancata restituzione, ma ha provveduto sui beni oggetto di sequestro mantenendo il vincolo sugli stessi. Il sequestro, dunque, costituisce al momento lÕunico titolo che legittima la mancata restituzione dei beni. La ricorrente avrebbe dovuto pertanto, proporre, appello ai sensi dellÕart. 322-bis cod. proc. pen., nei termini (giˆ spirati al momento del ricorso) e modi stabiliti dallÕart. 310 cod. proc. pen.
6.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso in Roma, il 14/01/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME