Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. n.309/1990.
Il primo motivo, attinente al mancato inquadramento del fatto sotto la specie di quello previsto dall’art.73, comma 5, T.U. stup., deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una – non consentita rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, con motivazione non illogica, la Corte ha ritenuto insussistenti le condizioni per la riqualificazione del fatto in considerazione delle circostanze già rappresentate dal giudice di primo grado, in riferimento agli elementi idonei a denotare l’inserimento dell’imputato in una continua e organizzata attività di spaccio.
Parimenti inammissibile è il motivo inerente alla concreta dosimetria della pena, in riferimento alla riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art.73, comma 7, T.U. stup. e alla mancata applicazione della diminuzione nella misura massima prevista.
Sul punto, va ricordato che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, riferendosi ai criteri di commisurazione previsti dall’art.133 cod.pen. e posti anche a fondamento della quantificazione della pena base.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 marzo 2025