Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAVIANO il 30/08/1964
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità per i delitti di cui ai capi e, f, g, i, k, q, r, u, w, x, z, bb, cc non è consentito, in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 27775801), in presenza di una motivazione logica ed argomentata con la quale risulta omesso il confronto (pagg. 12 e seg. dove è stata valorizzata la organizzata e complessa impresa criminale della quale era parte essenziale il ricorrente, oltre all’esito inequivoco delle perquisizioni, con particolare riferimento alla disponibilità del timbro della società RAGIONE_SOCIALE nonché alle dichiarazioni del COGNOME e della Siena, con ricostruzione specifica del ruolo svolto in tale contesto dal ricorrente); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla dosimetria della pena, con particolare riferimento alla applicazione dell’aumento in continuazione ed alla determinazione della pena base è del tutto generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la motivazione (pag. 15 dove è stata richiamata la particolare intensità del dolo, il danno consistente provocato e il coinvolgimento di soggetti terzi strumentalizzati ai propri fini);
che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, Rv. 281217-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.