Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32103 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 19/10/1985
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente richiama il vizio di cui all’art. 606,lett. b) e d) quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 cod. pen. ed all’attendibilità della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato che la Corte di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che non si presta a censure in questa sede, ha indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove si è valorizzata la identità della firma apposta al momento del rilascio della postepay e la firma apposta dal ricorrente in sede di identificazione, oltre alle caratteristiche delle numerazioni e utenze cellulari utilizzate quanto ad intestazione e riferibilità alla condotta ascritta) e tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606, lett. b) e d) cod. proc. pen., quanto alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e reiterativo in assenza di confronto con la congrua motivazione della Corte di appello del tutto priva di vizi ed in assenza di qualsiasi violazione di legge;
che con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità
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del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.