Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Confini del Giudizio
La recente sentenza n. 21230/2025 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale. Il caso in esame ha visto il Procuratore Generale impugnare una sentenza di assoluzione, ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando la netta distinzione tra la valutazione dei fatti, di competenza dei giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, unico compito della Cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Sassari nei confronti di un imputato accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Secondo il giudice di primo grado, il fatto non sussisteva.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione. La tesi dell’accusa si fondava su un presunto vizio di motivazione della sentenza di assoluzione. In particolare, il ricorrente sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva insussistente la violenza esercitata dall’imputato verso i pubblici ufficiali, un elemento che, a detta del Procuratore, emergeva chiaramente dalla deposizione di un testimone della polizia giudiziaria.
Analisi del ricorso inammissibile
Il Procuratore Generale chiedeva, in sostanza, alla Corte di Cassazione di riconsiderare il materiale probatorio, e specificamente la testimonianza dell’agente. L’obiettivo era dimostrare che la valutazione del Tribunale fosse stata errata o, quantomeno, non sufficientemente argomentata.
Tuttavia, richieste di questo tipo si scontrano con la natura stessa del giudizio di cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riaprire le discussioni sui fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha implicitamente riaffermato questi principi. Sebbene la sentenza sia molto sintetica, la decisione si fonda sulla consolidata giurisprudenza secondo cui non è possibile, in sede di legittimità, chiedere una nuova e diversa lettura delle prove. Il ricorso del Procuratore, lamentando la mancata valorizzazione di una testimonianza, tendeva proprio a questo: un riesame del merito della causa, precluso alla Cassazione.
La stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore, aveva concluso per l’inammissibilità, così come il difensore dell’imputato. Questa convergenza di posizioni sottolinea come il ricorso fosse palesemente al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
Questa pronuncia, pur nella sua brevità, è un utile promemoria sulla funzione della Corte di Cassazione. Il suo ruolo non è quello di stabilire chi ha ragione o torto nel merito di una vicenda, ma di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge (funzione nomofilattica). Dichiarare un ricorso inammissibile perché mira a una rivalutazione dei fatti significa difendere la ripartizione di competenze tra i diversi gradi di giudizio e assicurare la certezza del diritto. La sentenza di assoluzione del Tribunale di Sassari è, pertanto, divenuta definitiva.
Per quale motivo il Procuratore Generale ha fatto ricorso?
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso sostenendo che la sentenza di assoluzione del Tribunale fosse viziata da una mancanza di motivazione riguardo all’insussistenza della violenza esercitata dall’imputato, elemento che riteneva provato dalla deposizione di un testimone della polizia giudiziaria.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore Generale, confermando così in via definitiva la sentenza di assoluzione.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile” in questo contesto?
Significa che il ricorso non possedeva i requisiti di legge per essere esaminato nel merito. In questo caso, la ragione è che il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (la testimonianza), un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte di appello di Sassari nel procedimento a carico di NOME nato in Algeria il 07/01/1999
avverso la sentenza emessa il 15 aprike 2024 dai Tribunale di Sassari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per I rigetto.
RILEVATO IN FATTO
I! Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ricorre per cassazione avverso !a sentenza del Tribunale di Sassari che ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 337 cod pen, perché ;I fatto non sussiste, deducendo sia la mancanza di motivazione sulla insussistenza della violenza esercitata nei confronti dei pubblici ufficiali (circostanza risultante dalla deposizione dei teste di polizia giudiziaria che h
riferito che l’imputato si era rifiutato di consegnare i documenti e che solo con l’intervento di una seconda pattuglia gli operanti erano riusciti ad impedirgli di scappare e a condurlo
presso i loro uffici per l’identificazione), nonché la contraddittorietà della motivazion nella parte in cui, accordando preferenza alla versione difensiva, ha escluso la sussistenza
di una condotta violenta dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che l’imputato si rifiutò di consegnare i documenti ed insultò gli operanti che, con la forza e l’intervento di una seconda pattuglia,
riuscirono a portarlo in ufficio per l’identificazione, impedendogli la fuga.
Correttamente, dunque, a fronte di una condotta certamente censurabile, ma non qualificabile come forma di violenza o di minaccia, il Tribunale ha escluso la configurabilità
del reato di cui all’art. 337 cod. pen. (cfr. con riferimento alla inidoneità ad integrare reato del comportamento espressivo di volgarità ingiuriosa, Sez. 6, n. 23684 del
14/05/2015, COGNOME Rv. 253813).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile 1 ricorso.
Così deciso il 20 marzo 2025
Il Consigiiere estensare
Il Presidente