Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso Corte di appello di Sassari nel procedimento a carico di NOME nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 15 aprike 2024 dai Tribunale di Sassari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO > che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per I rigetto.
RILEVATO IN FATTO
I! AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Sassari ricorre per cassazione avverso !a sentenza del Tribunale di Sassari che ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 337 cod pen, perché ;I fatto non sussiste, deducendo sia la mancanza di motivazione sulla insussistenza della violenza esercitata nei confronti dei pubblici ufficiali (circostanza risultante dalla deposizione dei teste di polizia giudiziaria che h
riferito che l’imputato si era rifiutato di consegnare i documenti e che solo con l’intervento di una seconda pattuglia gli operanti erano riusciti ad impedirgli di scappare e a condurlo
presso i loro uffici per l’identificazione), nonché la contraddittorietà della motivazion nella parte in cui, accordando preferenza alla versione difensiva, ha escluso la sussistenza
di una condotta violenta dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che l’imputato si rifiutò di consegnare i documenti ed insultò gli operanti che, con la forza e l’intervento di una seconda pattuglia,
riuscirono a portarlo in ufficio per l’identificazione, impedendogli la fuga.
Correttamente, dunque, a fronte di una condotta certamente censurabile, ma non qualificabile come forma di violenza o di minaccia, il Tribunale ha escluso la configurabilità
del reato di cui all’art. 337 cod. pen. (cfr. con riferimento alla inidoneità ad integrare reato del comportamento espressivo di volgarità ingiuriosa, Sez. 6, n. 23684 del
14/05/2015, COGNOME, Rv. 253813).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile 1 ricorso.
Così deciso il 20 marzo 2025
Il Consigiiere estensare
Il Presidente