Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali in materia di valutazione della prova e calcolo della prescrizione. La decisione offre spunti cruciali per comprendere perché non tutte le doglianze possono trovare accoglimento davanti alla Suprema Corte, specialmente quando si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati dalla Corte di Appello, hanno presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza. La loro difesa si basava su due argomenti principali, entrambi mirati a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso
I ricorrenti hanno articolato le loro difese su due pilastri:
1. Vizio di Motivazione e Violazione di Legge: Sostenevano che la motivazione della sentenza di condanna fosse manifestamente illogica, in particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. A loro avviso, il giudice di merito aveva errato nel giudicare attendibili tali dichiarazioni, che rappresentavano una delle fonti di prova principali.
2. Eccezione di Prescrizione: Affermavano che il reato per cui erano stati condannati fosse ormai estinto per il decorso del tempo previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione su un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza giuridica dei motivi presentati. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, fornendo una lezione chiara sui limiti del proprio potere giurisdizionale.
Il Ruolo della Corte di Cassazione come Giudice di Legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché chiedeva alla Cassazione ciò che essa non può fare: un nuovo esame dei fatti. La Corte ha ricordato che la sua funzione è quella di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che può controllare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente la legge e se la loro motivazione è logica e non contraddittoria. Non può, invece, sovrapporre la propria valutazione delle prove (come l’attendibilità di un testimone) a quella compiuta nei primi due gradi di giudizio.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando perché le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute credibili, anche grazie a riscontri testimoniali e documentali. Pertanto, la doglianza degli imputati si traduceva in una mera richiesta di una diversa lettura delle prove, inaccettabile in sede di legittimità.
L’Errore nel Calcolo della Prescrizione e l’Impatto della Recidiva
Anche il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. L’errore dei ricorrenti è stato non considerare un elemento fondamentale nel calcolo dei termini di prescrizione: la recidiva. Ad entrambi era stata contestata la recidiva qualificata (art. 99, quarto comma, c.p.), una circostanza che, per legge, comporta un aumento dei tempi necessari per l’estinzione del reato. Omettendo questo fattore dal loro calcolo, l’eccezione di prescrizione risultava palesemente errata e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi cardine del nostro sistema processuale penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità (errori di diritto o motivazioni illogiche) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. In secondo luogo, il calcolo di istituti giuridici complessi come la prescrizione deve tenere conto di tutte le variabili normative, incluse le circostanze aggravanti come la recidiva, che possono alterarne significativamente i termini. Per avvocati e imputati, questa decisione è un monito a formulare ricorsi tecnicamente impeccabili, nel pieno rispetto delle competenze funzionali della Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle prove?
La Corte di Cassazione opera come ‘giudice di legittimità’, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti o l’attendibilità delle prove. Poiché i ricorrenti chiedevano una nuova valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, la loro richiesta esulava dalle competenze della Corte ed è stata ritenuta inammissibile.
In che modo la recidiva ha influito sulla questione della prescrizione del reato?
La recidiva, in particolare quella prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale, contestata ad entrambi gli imputati, è un’aggravante che aumenta il tempo necessario perché il reato si estingua per prescrizione. I ricorrenti, nel sollevare l’eccezione, non avevano tenuto conto di questo aumento, rendendo il loro calcolo errato e la loro doglianza manifestamente infondata.
Cosa significa che non è necessaria l’esplicita confutazione di ogni tesi difensiva da parte del giudice?
Significa che il giudice non è obbligato a rispondere punto per punto a ogni singola argomentazione della difesa. Se la motivazione complessiva della sentenza ricostruisce i fatti e applica la legge in modo coerente e logico, respingendo implicitamente le tesi difensive, essa è considerata valida e completa. L’importante è che l’iter logico-giuridico che ha portato alla decisione sia chiaro e comprensibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31438 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a COMISO il 19/10/1983 NOME nato a GELA il 27/11/1968
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e le due memor difensive pervenute in data 29/05/2025;
ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi in esame – ch denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione a base dell’affermazione di responsabilità – non è consentito dalla legge in legittimità, poiché espone doglianze sulla base di un diverso giudizio di ri o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimen dichiarazioni della persona offesa, stante la preclusione per la Corte di cas non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’app argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutu dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, )akani, Rv. 21626
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplici ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti ai della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che all’uopo ha evidenziato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ch trovano riscontro in numerosi elementi ulteriori, sia di natura testimonia documentale; che, in ogni caso, si osserva che, in tema di motivazione del sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determi per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuaz dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, e irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che n necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disatte sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicit deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 32 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01);
considerato che il secondo motivo, anch’esso comune ad entrambi i ricorsi con il quale si eccepisce la prescrizione, è manifestamente infondato, atte non prende in considerazione, ai fini del computo del termine di prescrizio recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., contestata ad ent ricorrenti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.