Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21732 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21732 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110-633 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché volto a censurare una decisione errata in quanto fondata su un apprezzamento asseritamente sbagliato delle risultanze processuali, di cui si sollecita una rivalutazione mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice del merito;
che, a tal proposito, deve invece ribadirsi come sia precluso alla Corte di cassazione procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217);
che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno posto a base del loro convincimento una motivazione esente da vizi di logicità censurabili in questa sede, sottolineando i diversi elementi da cui è stata desunta la stabile collaborazione del ricorrente nella gestione dell’esercizio commerciale di cui i locali abusivamente costruiti erano pertinenze (si vada pag. 6 della impugnata sentenza);
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 639-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede, perché tale profilo di censura non risulta essere stato previamente dedotto dinanzi ai giudici di merito con l’atto di appello (come emerge dall’esame dell’atto di appello e dal riepilogo dei motivi di gravame a pag. 2 della sentenza impugnata) con conseguente non consentita interruzione della catena devolutiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.