Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22796 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUAMAGGIORE il 31/08/1984
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
COGNOME Stefano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunci dal Tribunale di Cagliari che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a affermazione della penale responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, in quanto si sostanzia in censure di merito, tendent ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più favorevole – ricostru dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di leg investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente ris alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacab cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’ite logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/ – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Va poi ricordato che in tema di intercettazi di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai sogget intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimes valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massi esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui è rilevato, con coerenti, logiche ed esaustive argomentazioni, che il pieno coinvolgimento ricorrente nei fatti contestati emergeva dal contenuto inequivoco delle intercettazioni e testimonianze dei cessionari.
A fronte di tale completo apparato argomentativo il ricorrente si limita ad opporre censu di mero fatto, peraltro già ampiamente disattese dalla Corte territoriale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali
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t – Ve=g – Frrito,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Il onsigliere estensore
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Il Presi