Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un individuo condannato per truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, che ha tentato di contestare la decisione della Corte d’Appello davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con i principi fondamentali che regolano il processo penale di ultima istanza.
I Fatti del Processo
Un soggetto, a seguito di una sentenza di condanna della Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta scorrettezza della motivazione posta a fondamento della sua dichiarazione di responsabilità penale. In sostanza, la difesa sosteneva che la decisione dei giudici di merito fosse errata, in quanto basata su una valutazione incompleta e sbagliata delle prove raccolte durante il processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d’Appello è così diventata definitiva.
Le Motivazioni: la Differenza tra Merito e Legittimità nel ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità. La Corte ha spiegato che il ricorso era stato formulato in una maniera non consentita. Le critiche (doglianze) erano state presentate in modo aspecifico e, soprattutto, miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
La funzione tipica dell’impugnazione davanti alla Cassazione non è quella di riesaminare i fatti o le prove per decidere chi ha ragione o torto, compito che spetta ai tribunali di primo e secondo grado (giudizio di merito). Il ruolo della Suprema Corte, come giudice di legittimità, è invece quello di verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e priva di vizi evidenti. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorrente stesse chiedendo proprio questo: un nuovo esame dei fatti, mascherato da critica alla motivazione. Poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici, il ricorso è stato dichiarato ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È inutile e controproducente limitarsi a contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice precedente. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti e specifici all’interno della motivazione della sentenza. In assenza di tali elementi, il ricorso verrà inevitabilmente respinto, con un conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la conferma della condanna.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze difensive erano aspecifiche e tendevano a censurare la decisione richiedendo una rivalutazione del materiale probatorio, attività che non è consentita in sede di legittimità.
Qual è la funzione tipica di un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione?
La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata, che deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta. Il suo scopo è riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza verificare la rispondenza della motivazione alle prove processuali.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31200 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Milano il 08/02/1964
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse dì NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza de motivazione posta alla base della dichiarazione di penale responsabilità ai dell’art. 640 cod. pen. dell’odierno ricorrente, è formulato in manie consentita in sede di legittimità, considerato che le doglianze difensive ri aspecifiche – laddove invece la funzione tipica dell’impugnazione è quella d critica argomentata, che si realizza attraverso motivi che debbono indi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi dì fatto che sorreggon richiesta – e, altresì, tese a censurare una decisione errata, perché fondata valutazione asseritamente incompleta e sbagliata del materiale probator prospettando così una rivalutazione dello stesso, estranea al sindaca legittimità, essendo questo finalizzato, per espressa volontà del legisla riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibil verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Se n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 5), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione di responsabilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.