Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il 07/08/1982
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente ri – escludendo la recidiva, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stata condannata per il r cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mez difensore;
che la ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha articolato generiche censure all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazi che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evinci tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, quanto alla regola d ogni ragionevole dubbio, invocata dalla ricorrente, in linea con la giurisprudenza di que va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valut fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME Rv che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valut all’art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Preclente