Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare il Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un cittadino si rivolge alla Suprema Corte, deve essere consapevole che non sta chiedendo un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito su due punti specifici: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la ritenuta non applicabilità dell’articolo 131 bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto. Si tratta di questioni che incidono direttamente sulla valutazione della gravità del reato e, di conseguenza, sulla pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle richieste della ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In altre parole, le questioni sollevate non potevano essere discusse davanti alla Cassazione.
I motivi del rigetto
La ragione principale del rigetto risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La richiesta di riconoscere le attenuanti generiche o di applicare la causa di non punibilità per tenuità del fatto implica una valutazione dei fatti, del comportamento dell’imputato e del contesto del reato. Questo tipo di analisi è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti se questa risulta coerente e sufficientemente argomentata.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ e aveva preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive. Di conseguenza, il giudizio di merito espresso dai giudici di secondo grado era ‘non censurabile in questa sede’. Questo principio è fondamentale: la Cassazione non è un ‘terzo giudice’ che può riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Se il giudice di merito ha ragionato in modo logico e ha spiegato le sue conclusioni, la sua decisione sui fatti è definitiva.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento di tutte le spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un monito importante: proporre un ricorso in Cassazione con motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile ai fini di un esito favorevole, ma comporta anche significative sanzioni economiche. È essenziale, quindi, che il ricorso per cassazione sia fondato su vizi di legittimità concreti e non su un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.) riguardavano una valutazione di merito, che non può essere riesaminata in sede di legittimità, specialmente a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta sufficiente e non illogica.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo per formulare un nuovo giudizio. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza vizi procedurali.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11341 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 28/10/1964
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto afferenti al mancato riconoscimento delle generiche e all ritenuta non applicabilità dell’art 131 bis cp malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.