Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ruolo del giudice di legittimità non è quello di un terzo grado di giudizio. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non entra nel merito dei fatti, ma si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge. Questo caso, riguardante reati di furto e ricettazione, offre un chiaro esempio di come e perché ciò avvenga.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di furto, ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale, e di ricettazione, secondo l’art. 648 del codice penale. La decisione, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello territoriale. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e il Concetto di Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, ha lamentato il modo in cui i giudici avevano interpretato il materiale probatorio e ricostruito la dinamica dei fatti.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato una criticità fondamentale: i motivi del ricorso erano aspecifici e reiterativi. L’appellante, infatti, non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifiche violazioni di legge. Questo tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori ha portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato. La decisione si fonda su un caposaldo del diritto processuale penale: il giudizio di legittimità. La Cassazione non ha il potere di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia completa, logica e non contraddittoria.
In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esaustiva e coerente, basata su una pluralità di elementi che dimostravano la responsabilità penale dell’imputato. La ricostruzione dei fatti era stata considerata immune da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che i giudici di appello avevano agito correttamente, riprendendo e consolidando le argomentazioni del giudice di primo grado, come è tipico in presenza di una ‘doppia conforme’. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era fondata su apprezzamenti di fatto logici e razionali, non qualificabili come contraddittori o manifestamente illogici. Di conseguenza, ogni tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si poneva al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente, non semplicemente proporre una lettura alternativa delle prove. La decisione conferma la funzione della Corte di Cassazione come custode della corretta interpretazione della legge, non come giudice di ultima istanza sui fatti. Per il ricorrente, l’esito è la condanna definitiva, oltre al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, ripetitivi di doglianze già respinte in appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un ‘giudizio di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma controlla solo che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12914 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO MONACO NOME NOME a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato, che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dei reati di cui agli artt. 648 e 624-bis cod. pen., sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei a poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di furto e ricettazione (vedi pagg. da 4 ad 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2025
Il Coni GLYPH Estensore
La Presidente