Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Attraverso l’analisi di un caso di estorsione, la Corte spiega perché un ricorso inammissibile non può basarsi su una semplice rilettura delle prove, ma deve individuare vizi specifici di legge o di logica nella sentenza impugnata.
Il Caso in Analisi: un’impugnazione per estorsione
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di estorsione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorrente ha contestato l’affermazione della sua responsabilità, basando la sua difesa su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione e una violazione di legge. In sostanza, egli proponeva una lettura alternativa dei dati processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. L’obiettivo era quello di sovvertire il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte d’Appello, sostenendo l’illogicità del suo ragionamento.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile e i suoi limiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: la preclusione per la Corte di Cassazione di riesaminare i fatti. Il ricorso, infatti, non evidenziava un reale vizio logico o una violazione di legge, ma si limitava a contrapporre la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito con una propria, differente, valutazione. Questo tipo di doglianza è estraneo al giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria analisi a quella già compiuta nei gradi precedenti, né di testare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Al contrario, la sua funzione è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno specificato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando chiaramente le ragioni del proprio convincimento. In particolare, la sentenza impugnata aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, applicando corretti argomenti giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato e la sussistenza del reato. Poiché il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso con evidenti profili di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione dei giudici precedenti. È necessario, invece, identificare e argomentare specifici errori di diritto o palesi e incontrovertibili difetti logici nel percorso argomentativo della sentenza. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di ulteriori spese e sanzioni pecuniarie. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di strutturare un’impugnazione nel rispetto dei rigidi limiti funzionali della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, compiti che non rientrano nella sua competenza. L’appello si configurava come una richiesta di un terzo giudizio di merito, non consentito dalla legge.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti né confrontare il ragionamento della sentenza con altri modelli argomentativi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10619 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BORGOMANERO il 21/11/1994
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 14 della sentenza impugnata ove il giudice di appello correttamente ritiene attendibili le dichiarazioni della persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.