Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6254 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Casorate Primo il 18/03/1977
avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte d’appello di Genova
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 11.4.2024, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato contestato al capo c) e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai restanti reati di furto e di indebito utilizzo di carte di pagamento, riducendo la pena inflitta dal primo giudice.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con articolate argomentazioni, vizio motivazionale in ordine alla responsabilità del prevenuto, avuto riguardo alle indicate lacune probatorie circa il rinvenimento nella disponibilità dell’imputato dei beni sottratti alle persone offese; nonché: circa l’erronea valutazione della testimonianza del teste Verrando, la ritenuta incontestabilità del reato di ricettazione, l’inefficacia probatoria delle immagini estrapolate dalla telecamera installata nello sportello bancario di Caraglio di Camporosso. Lamenta, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure che attengono alla posizione di responsabilità del prevenuto invocano una non consentita riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, sotto la veste della asserita mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, senza tuttavia confrontarsi col percorso argomentativo sviluppato dalla sentenza impugnata, che appare congruo e non manifestamente illogico, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.
5.1. In proposito, va richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con l conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01). Nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 –
dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 01).
5.2. È manifestamente infondata la doglianza riguardante l’asserita impossibilità del prevenuto di esporre la tesi difensiva mediante interrogatorio in sede di giudizio abbreviato, atteso che nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421, comma 2, cod. proc. pen., a nulla rilevando che detta richiesta non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito, purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione in modo da non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di interloquire (Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017, Rv. 271509).
5.3. Nessuna illogicità è riscontrabile nell’affermazione secondo cui il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione, qualora concorrano altri elementi, fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte (Sez. 5, n. 19453 del 20/01/2010, Rv. 247138).
5.4. Allo stesso modo, nessun vizio di legittimità appare configurabile nell’argomentazione che ha dato conto del riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, trattandosi di un elemento probatorio la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale, nella specie, vi ha adempiuto in maniera esauriente e logica, individuando l’imputato quale autore del furto in questione.
5.5. Le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche sono state illustrate con motivazione lineare ed esauriente, valorizzando i numerosi precedenti penali a carico per reati analoghi e la sottoposizione del prevenuto a misura di prevenzione personale, indicativi di pericolosità sociale e di negativa personalità del Malizia, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 20 novembre 2024
Il Presidente