Ricorso Inammissibile: la Cassazione Traccia i Confini del Suo Giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti invalicabili del suo potere di revisione sulle sentenze di merito. Il caso in esame, che ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e perché un’impugnazione davanti alla Suprema Corte non può avere successo. La decisione riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per reati fallimentari, il quale si è rivolto alla Cassazione contestando la valutazione delle prove a suo carico.
I Fatti di Causa: dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il ricorrente era stato giudicato responsabile per reati previsti dalla legge fallimentare (artt. 216 e 223), vedendo la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano accertato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della sua condotta.
Limiti al Potere della Cassazione: Quando un Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su argomentazioni solide e consolidate nella giurisprudenza.
La Genericità dei Motivi
Il primo punto sollevato dai giudici è la genericità dei motivi di ricorso. L’imputato, secondo la Corte, non ha presentato nuove e specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice del gravame. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi (la ragione della decisione) della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche falle logiche o giuridiche, e non semplicemente riproporre le proprie tesi.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il secondo e cruciale aspetto riguarda la natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza. Pertanto, sono inammissibili tutte quelle doglianze che, pur mascherate da vizi di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove. Non si può chiedere alla Cassazione di sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito che le censure ammissibili in sede di legittimità sono solo quelle che riguardano vizi gravi della motivazione, quali la sua totale mancanza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà. Non è possibile, invece, criticare la ‘persuasività’, ‘l’inadeguatezza’ o la ‘mancanza di rigore’ del ragionamento del giudice. Citando una precedente sentenza (Cass. n. 9106/2021), la Corte ha ricordato che non è suo compito comparare le diverse prove o valutare la credibilità dei testimoni, ma solo assicurarsi che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito sia esente da vizi evidenti.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare per denunciare errori di diritto o vizi logici macroscopici, non per tentare una terza valutazione dei fatti già ampiamente discussi nei gradi di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’imputato si è limitato a riproporre censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza e tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può procedere a una diversa valutazione del materiale probatorio o a una differente comparazione dei significati delle prove. Il suo giudizio non è sul merito dei fatti, ma sulla legittimità della decisione, ovvero sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29916 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 06/03/1987
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la memoria del difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nel ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2 e 223, I. fall., e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui l’imputato contesta la violazione di legge e fa correttezza della motivazione in relazione alla valutazione delle · prove poste alla base dell’affermazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – è generico e non si confronta con la ratio decidendi, limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravame e, comunque, attinenti esclusivamente al merito, in quanto diretti a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. Sul punto, occorre ribadire che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 02/07/2025.